1. Il presente regolamento disciplina i criteri e i parametri per la realizzazione, nelle zone produttive, di locali per l’alloggio temporaneo di personale ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lett. c), e comma 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) alla realizzazione di locali per l’alloggio temporaneo di lavoratrici e lavoratori agricoli stagionali, da realizzare nella misura strettamente necessaria, nei fabbricati rurali esistenti presso la sede del maso secondo l’articolo 37, comma 10, della citata L.P. n. 9/2018;
b) alla realizzazione dei campi base per la costruzione di grandi opere infrastrutturali.