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c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 301)
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

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1. Calcolo della situazione economica

1.1 Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, il presente regolamento stabilisce i dati integrativi nonché tutte le disposizioni necessarie per il raggiungimento delle finalità delle singole prestazioni regolate dal presente regolamento.

1.2 Per il calcolo delle prestazioni si considerano i dati della DURP o di altra documentazione relativa al medesimo periodo. 161)

1.3 Ai sensi dell’articolo 10 del decreto di cui sopra, il calcolo si effettua secondo quanto previsto nell’articolo 8 dello stesso decreto.

1-bis. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate del nucleo familiare collegato - primo livello

1-bis.1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, comma 1, lettere c), d) e d-bis), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, dalle entrate considerate vanno sottratti, fino ad un importo complessivo massimo di 10.000,00 euro, i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

  1. il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, al netto delle integrazioni pubbliche;
  2. il reale ammontare del canone di locazione dell’abitazione principale del nucleo familiare risultante da contratto scritto registrato, al netto delle integrazioni pubbliche;
  3. il reale ammontare delle spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale, al netto delle integrazioni pubbliche;
  4. il reale ammontare delle spese per i canoni di leasing dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del nucleo familiare, risultanti dalla dichiarazione dei redditi. 162)

 

2. Valutazione del patrimonio nel primo livello

2.1 Il patrimonio del nucleo familiare è costituito dalla somma degli elementi immobiliari e mobiliari di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, di ciascuno dei suoi componenti ed è valutato nella misura del 20 per cento. 163)

 

3. Ulteriori elementi di entrata nel secondo livello

3.1 In deroga a quanto disposto all’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, i redditi da lavoro dipendente e assimilati sono considerati al 100 percento.

3.2 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si rilevano le seguenti entrate:

  1. ogni altro reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, eccetto le borse di studio erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche; 164)
  2. ogni altra pensione non imponibile ai fini delle imposte sul reddito; ogni altro assegno o indennità percepita a titolo della minorazione, comprese quelle percepite dai superstiti, non imponibili ai fini delle imposte sul reddito; i redditi dei lavoratori frontalieri e i redditi degli sportivi dilettanti, che non sono già stati rilevati ai fini della DURP; 165)
  3. il 50 percento delle entrate derivanti dalle indennità corrisposte a scopi socio-pedagogici agli utenti dei progetti di inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari; 166)
  4. ai fini del solo calcolo della tariffa per le strutture per la prima infanzia di cui all’allegato C, l’importo dell’assegno provinciale al nucleo familiare erogato per l’utente del servizio stesso. 167)

3.3 Se l’utente vive in un servizio residenziale per persone con disabilità o malati psichici di cui all’allegato D, il reddito derivante dalla sua attività lavorativa è considerato, esclusivamente ai fini del calcolo della relativa tariffa, soltanto nella misura del 50 percento del suo ammontare. 168)

 

4. Ulteriori elementi di entrata esenti per il secondo livello

4.1 Non sono considerati come elementi di entrata: 169)

  1. il trattamento di fine rapporto (TFR), se riferito a periodi lavorativi superiori ad un anno, che è valutato come patrimonio;
  2. gli arretrati relativi ad anni precedenti all’anno a cui la documentazione si riferisce;
  3. l’indennità di accompagnamento 170) di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  4. l’assegno di cura e l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9;
  5. in deroga a quanto previsto all’articolo 13, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli assegni percepiti a titolo di anticipazione ai sensi della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, nel calcolo della prestazione anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore.171)

4.2 Nel calcolo delle tariffe per l’utente ospite di un servizio residenziale o semiresidenziale, le entrate di cui al punto 4.1, lettere c) e d), sono escluse soltanto se vengono già usate per il pagamento dei rispettivi servizi.

 

5. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate nel secondo livello

5.1 1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, comma 1, lettere c), d) e d-bis), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, dalle entrate considerate vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

  1. il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, al netto delle integrazioni pubbliche;
  2. il reale ammontare del canone di locazione dell’abitazione principale del nucleo familiare risultante da contratto scritto registrato, al netto delle integrazioni pubbliche;
  3. il reale ammontare delle spese per i canoni di leasing dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del nucleo familiare, risultanti dalla dichiarazione dei redditi. 172)

5.2 Vanno inoltre sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono, salvo che non si tratti della stessa spesa oggetto della richiesta di prestazione: 173)

  1. il reale ammontare delle spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale, al netto delle integrazioni pubbliche; 174)
  2. le spese sostenute per il pagamento delle tariffe dei servizi sociali di cui al presente decreto;
  3. l’importo delle spese di frequenza di corsi d’istruzione secondaria ed universitaria, sostenute secondo quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi;
  4. le spese legali sostenute per vertenze di diritto familiare;
  5. le spese per contributi di previdenza integrativa regionale;
  6. il 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 per cento o una invalidità ad essa equipollente, se tale componente non percepisce l’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e non è ospite di un servizio residenziale. L’equipollenza è determinata dalla Giunta provinciale. 175)

 

6. Riferimenti temporali per le entrate nette del secondo livello

6.1 Le entrate nette considerate per il secondo livello sono quelle risultanti dalla DURP, integrate da tutte quelle previste per le prestazioni di secondo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda non si verifichi una diminuzione delle entrate nette in misura pari o superiore al 30 per cento per cause non imputabili al nucleo familiare o comunque per giustificati motivi, valutati come tali dal comitato tecnico di cui all’articolo 8. Per “entrate nette” ai fini del presente punto 6 si intende la differenza fra gli elementi di entrata e quelli di riduzione previsti per il secondo livello. 176)

6.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 6.1, si raffrontano le entrate nette del nucleo familiare, riferite al periodo di rilevazione DURP, con la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi. Gli importi della tredicesima e quattordicesima mensilità e dei conguagli IRPEF percepiti in riferimento a un reddito annuale sono ripartiti sui dodici mesi.

6.3 Se dal raffronto di cui al punto 6.2 risulta una diminuzione pari o superiore al 30 per cento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. La diminuzione deve essere adeguatamente documentata. 177)

 

7. Il patrimonio nel secondo livello

7.1 Il patrimonio è costituito dagli elementi immobiliari e mobiliari ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

7.2 In deroga a quanto previsto al punto 7.1:

  1. in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, il patrimonio mobiliare deve essere sempre dichiarato per intero; sono considerati patrimonio mobiliare anche gli importi di cui al comma 01 del citato articolo 25, tranne gli importi di cui alla lettera b), qualora l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’avvenuta destinazione degli stessi per lo scopo previsto; 178)
  2. dal patrimonio complessivo del nucleo familiare, costituito dalla somma degli elementi patrimoniali di tutti i componenti del nucleo, è detratta una franchigia di euro 20.000,00. L’importo oltre la franchigia è valutato nella misura del 20 per cento. 179)

7.3 Nel caso in cui l’utente sia ospite di un servizio residenziale, il valore del suo patrimonio viene tenuto distinto da quello degli altri componenti e viene valutato come segue:

  1. dal suo patrimonio complessivo viene detratta una franchigia di euro 5.500,00;
  2. la parte eccedente viene valutata in base all’età dell’utente al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo le seguenti quote:

 

 

 

Età dell'utente

Quota patrimonio

da 0 a 20

5%

da 21 a 30

10%

da 31 a 40

15%

da 41 a 45

20%

da 46 a 50

25%

da 51 a 53

30%

da 54 a 56

35%

da 57 a 60

40%

da 61 a 63

45%

da 64 a 66

50%

da 67 a 69

55%

da 70 a 72

60%

da 73 a 75

65%

da 76 a 78

70%

da 79 a 82

75%

da 83 a 86

80%

da 87 a 92

85%

da 93 a 99

90%

oltre 99

95%.

7.3-bis Nella fattispecie di cui al punto 7.3, il valore del patrimonio immobiliare esente eccedente rispetto al valore complessivo di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è attribuito all’utente in caso di nucleo familiare ristretto formato dal solo utente; negli altri casi è attribuito a uno degli altri componenti del nucleo familiare. 180)

7.4 Nel caso di un utente ospite di una struttura residenziale da oltre un anno, la prima casa o abitazione di proprietà o un diritto reale di godimento su un’abitazione, anche se si tratta solo di porzioni, è oggetto di ipoteca secondo le modalità previste dall’articolo 6, qualora sussista una delle seguenti circostanze:

  1. l’utente non ha un nucleo familiare ristretto o collegato;
  2. il nucleo familiare ristretto e i nuclei familiari collegati possiedono già una prima casa o abitazione di proprietà.
    L’ipoteca è estinta senza il recupero di alcun credito da parte dell’ente, nel caso in cui l’utente stesso venga dimesso dalla struttura e riprenda a risiedere in autonomia.

 

8. Dati di entrata integrativi nel terzo livello e relativa valutazione

8.1 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si considera ogni altra entrata, anche se fiscalmente non rilevante, ad eccezione:

  1. di quelle percepite a titolo di rimborso spese da parte del datore di lavoro o di enti pubblici o privati;
  2. di quelle percepite in forza di un contratto di mutuo o di finanziamento stipulato con un istituto di credito o enti similari riconosciuti;
  3. delle prestazioni straordinarie concesse dallo Stato o dalla Provincia per un tempo limitato e finalizzate a sostenere persone e famiglie in periodi di particolari emergenze sociali;
  4. per il calcolo della prestazione di cui all'articolo 20 ("contributo al canone di locazione e per le spese accessorie"), di 5.000,00 euro di entrate di ciascun componente del nucleo familiare di età inferiore a 26 anni;
  5. per il calcolo della prestazione di cui all’articolo 20 (“contributo al canone di locazione e per le spese accessorie”), degli importi erogati occasionalmente da un parente maggiorenne di primo grado di un componente del nucleo familiare, purché se ne indichi la motivazione, fino a un importo complessivo massimo di 1.000,00 euro per domanda. 181)

8.2 In deroga a quanto disposto all’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, i redditi da lavoro dipendente e assimilati sono considerati al 100 percento.

8.3 Sono considerati nella misura del 50 percento le seguenti entrate:

  1. le entrate derivanti dalle indennità corrisposte a scopi socio-pedagogici agli utenti dei progetti d’inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari; 182)
  2. l’indennità di accompagnamento 183) di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, salvo che l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’utilizzo di un importo maggiore per prestazioni di cura;
  3. l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, salvo che l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’utilizzo di un importo maggiore per prestazioni di cura.

8.4 Sono considerate nella misura del 20 percento:

  1. le entrate derivanti da compensi per gli affidamenti familiari.

 

9. Ulteriori elementi di entrata esenti nel terzo livello

9.1 Non sono considerati come elementi di entrata:

  1. il trattamento di fine rapporto (TFR), se riferito a periodi lavorativi superiori ad un anno, che è valutato come patrimonio,
  2. gli importi erogati occasionalmente da un ente caritativo riconosciuto.

9.2 In deroga a quanto previsto al punto 8.3 e al punto 8.4, per il calcolo della prestazione "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie" non si considerano le entrate ivi elencate. 184)

 

10. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate nel terzo livello

10.1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, comma 1, lettere b), c), d) e d-bis) del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, dalle entrate considerate vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo cui si riferiscono:

  1. spese mediche fiscalmente detraibili al lordo della franchigia, anche se non risultanti dalla dichiarazione dei redditi;
  2. il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche;
  3. il reale ammontare del canone di locazione dell’abitazione principale del nucleo familiare risultante da contratto scritto registrato, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche;
  4. il reale ammontare delle spese per i canoni di leasing dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del nucleo familiare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale, anche se non risultanti dalla dichiarazione dei redditi. 185)

10.2 Vanno inoltre sottratti i seguenti importi, relativi al periodo cui il calcolo si riferisce:

  1. il reale ammontare delle spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale, al netto delle integrazioni pubbliche; 186)
  2. il 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 per cento o una invalidità ad essa equipollente, se tale componente non percepisce l’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e non è ospite di un servizio residenziale. L’equipollenza è determinata dalla Giunta provinciale. 187)
  3. un importo annuale di 1.900,00 euro in caso di genitore singolo con un figlio minorenne, qualora si tratti di un nucleo familiare composto da due persone ai sensi del presente decreto. 188)

10.3 Per il calcolo delle prestazioni di cui agli articoli 19 (“reddito minimo di inserimento”), 20 (“contributo al canone di locazione e per le spese accessorie”), 20-bis (“contributo per spese accessorie per pensionati”) e 22 (“prestazione specifica”) non sono deducibili le spese di cui al punto 10.1, lettere b), c) e d), e al punto 10.2, lettera a). L’importo di cui al punto 10.2, lettera c), è deducibile esclusivamente per la prestazione di cui all’articolo 20. 189)

 

10.4 Per il calcolo delle prestazioni di cui agli articoli 20 (“contributo al canone di locazione e per le spese accessorie”) e 20-bis (“contributo per spese accessorie per pensionati”), è deducibile il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l'acquisto e/o la ristrutturazione oppure il reale ammontare del canone di locazione, o parte di esso, relativi all’abitazione principale assegnata, in seguito a separazione o divorzio, all'ex coniuge o all’ex partner assieme ai figli avuti in comune, se sussistono i seguenti presupposti:

  1. da sentenza del tribunale o accordo omologato risulta che la persona richiedente la prestazione è obbligata al pagamento dei suddetti importi;
  2. gli importi devono risultare da un contratto, regolarmente registrato, di locazione o di mutuo ipotecario o dagli atti di cui alla lettera a). 190)

 

11. Riferimenti temporali per le entrate nette del terzo livello

11.1 Come base per il calcolo della situazione economica del terzo livello si considera la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi precedenti alla presentazione della domanda. Per “entrate nette” ai sensi del presente punto 11 si intende la differenza fra gli elementi di entrata e quelli di riduzione previsti per il terzo livello.

11.2 In deroga a quanto previsto al punto 11.1, per i nuclei familiari di cui all’articolo 19, comma 4, si considerano le entrate nette risultanti dalla DURP o da altra dichiarazione relativa al medesimo periodo, nonché quelle previste per le prestazioni di terzo livello e relative al medesimo periodo.

11.3 In deroga a quanto previsto al punto 11.1, per i nuclei familiari ai quali la prestazione di cui all’articolo 19 è stata concessa per un periodo inferiore a tre mesi ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, si considerano solo le entrate nette relative al periodo di concessione.

11.4 In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per le prestazioni di cui agli articoli 20, 22-bis e 32 si considerano le entrate nette del nucleo familiare risultanti dalla DURP, nonché quelle previste per le prestazioni di terzo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda non si verifichi una diminuzione delle entrate nette in misura pari o superiore al 30 per cento per cause non imputabili al nucleo familiare o comunque per giustificati motivi, valutati come tali dal comitato tecnico di cui all’articolo 8. Ai fini del calcolo si raffrontano le entrate nette del nucleo familiare, riferite al periodo di rilevazione DURP, con la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi. Se dal raffronto risulta la suddetta diminuzione, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. La diminuzione deve essere adeguatamente documentata. 191)192)

 

12. Patrimonio nel terzo livello

12.1 Il patrimonio è costituito dagli elementi immobiliari e mobiliari di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

12.2 In deroga alle disposizioni di cui al punto 12.1:

  1. il patrimonio è considerato secondo quanto previsto al punto 13.1 e con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello di presentazione della domanda di prestazione;
  2. in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, il patrimonio mobiliare deve essere sempre dichiarato per intero; sono considerati patrimonio mobiliare anche gli importi di cui al comma 01 del citato articolo 25, tranne gli importi di cui alla lettera b), qualora l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’avvenuta destinazione degli stessi per lo scopo previsto;
  3. dal patrimonio complessivo del nucleo familiare, costituito dalla somma degli elementi patrimoniali di tutti i componenti del nucleo, è detratta una franchigia di euro 2.000,00. Per la prestazione di cui all'articolo 20 ("contributo al canone di locazione e per le spese accessorie") la franchigia ammonta a euro 20.000,00. L’importo oltre la franchigia è valutato nella misura del 20 per cento. 193)

 

13. Considerazione di elementi di entrata e patrimoniali per i diversi componenti

13.1 Al fine del calcolo delle prestazioni di assistenza economica sociale del terzo livello, le entrate e il patrimonio dei singoli componenti familiari si considerano come segue:

  1. il 60 percento degli elementi di entrata e patrimoniali dei discendenti dell’utente e/o del suo coniuge o partner;
  2. il 100 percento degli elementi di entrata e patrimoniali dell’utente e del suo coniuge o partner e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto. 194)195)

13.2 La situazione economica dei componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, privi dei requisiti di cui all’articolo 17 del presente regolamento, è inclusa nel calcolo della situazione economica del nucleo familiare convivente. 196)

 

1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.
161)
Il punto 1.2 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.
162)
Il punto 1-bis dell'allegato A è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2012, n. 1, successivamente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12, e dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
163)
Il punto 2.  è stato così sostituito dall'art. 16, comma 2, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
164)
La lettera a) del punto 3.2. dell'allegato A è stata così sostituita dall'art. 14, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
165)
La lettera b) del punto 3.2 dell'allegato A è stata così sostituita dall'art. 11, comma 2, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.
166)
La lettera c) del punto 3.2 dell'allegato A è stata prima sostituita dall'art. 8, comma 3, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2, e successivamente dall'art. 14, comma 2, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
167)
Il punto 3.2 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2012, n. 1.
168)
Il punto 3.3 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 14, comma 3, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
169)
Il testo in lingua italiana della rubrica del punto 4.1 dell'allegato A, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
170)
Il punto 4.1, lettera c) dell'allegato A, il termine "assegno di accompagnamento" è stato sositituito dal termine "indennità di accompagnamento", dall'art. 16, comma 2, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
171)
La lettera e) del punto 4.1 dell'allegato A è stata aggiunta dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.
172)
Il punto 5.1. dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 16, comma 3, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
173)
La frase introduttiva del punto 5.2 dell'allegato A è stata così sostituita dall'art. 8, comma 5, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
174)
La lettera a) del punto 5.2 dell'allegato A è stata così sostituita dall'art. 11, comma 3, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.
175)
La lettera f) del punto 5.2 dell'allegato A, è stata prima sostituita dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21, e successivamente dall'art. 14, comma 4, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
176)
Il punto 6.1 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
177)
Il punto 6 dell'allegato A è stato prima sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, e successivamente dall'art. 16, comma 4, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 2, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
178)
La lettera a) del punto 7.2 dell'allegato A è stata così sostituita dall'art. 14, comma 5, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
179)
La lettera b) del punto 7.2 dell'allegato A è stata così sostituita dall'art. 16, comma 5, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
180)
Il punto 7.3-bis dell'allegato A, è stato inserito dall'art. 16, comma 6, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
181)
Il punto 8.1 dell'allegato A, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 2, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 2, del D.P.P. 23 gennaio 2022, n. 31.
182)
La lettera a) del punto 8.3 dell'allegato A è stata prima sostituita dall'art. 8, comma 6, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2, e successivamente dall'art. 14, comma 6, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
183)
Il punto 8.3, lettera b) dell'allegato A, il termine "assegno di accompagnamento" è stato sositituito dal termine "indennità di accompagnamento", dall'art. 16, comma 2, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
184)
Il punto 9.2. dell'allegato A è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.
185)
Il punto 10.1 dell'allegato A, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 7, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
186)
La lettera a) del punto 10.2 dell'allegato A, è stata così sostituita dall'art. 11, comma 4, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.
187)
La lettera b) del punto 10.2 dell'allegato A, è stata prima sostituita dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 21 giugno 2014, n. 21, e successivamente dall'art. 14, comma 7, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
188)
La lettera c) del punto 10.2 dell'allegato A, è stata aggiunta dall'art. 4, comma 3, del D.P.P. 21 giugno 2014, n. 21.
189)
Il punto 10.3 dell'allegato A è stato prima sostituito dall'art. 14, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, successivamente dall'art. 4, comma 4, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21, e dall'art. 16, comma 8, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26 - vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26 -, ed infine così modificato dall’art. 9, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 31e si applica alle domande presentate a decorrere dal 21 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello stesso D.P.P. 
190)
Il punto 10.4 dell’allegato A è stato inserito dall’art. 10, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 31e si applica alle domande presentate a decorrere dal 21 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello stesso D.P.P. 
191)
Il punto 11 è stato prima sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2012, n. 1, poi dall'art. 15, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, e dall'art. 16, comma 9, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26, ed infine dall'art. 11, comma 5, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.
192)
Il punto 11.4 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 8, comma 3, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
193)
Il punto 12.2. dell'allegato A è stato prima sostituito dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, e successivamente dall'art. 16, comma 10, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
194)
L'allegato A è stato così sostituito dall'art. 28, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
195)
Il punto 13.1 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
196)
Il punto 13.2 è stato aggiunto dall'art. 16, comma 11, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 2, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
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