1. I locali possono ospitare esclusivamente persone fisiche con un regolare rapporto di lavoro con l’impresa presso la cui sede sono stati realizzati, con imprese ad essa collegate o da essa controllate, con imprese con cui siano in atto forme di collaborazione contrattualmente formalizzate, o con altre imprese che esercitino un’attività nella medesima zona produttiva o nelle zone produttive limitrofe.
2. I locali sono destinati ad alloggio temporaneo. Essi possono essere utilizzati dalle persone di cui al comma 1 al massimo per l‘intera durata del rapporto di lavoro con i seguenti limiti:
a) come domicilio che non abbia le caratteristiche della stabilità. Qualora una persona vi risieda in modo continuativo, i locali potranno essere utilizzati per un massimo di dodici mesi, non prorogabili né rinnovabili;
b) se gli addetti hanno un contratto di apprendistato possono occupare i locali per l’intera durata del contratto di apprendistato.
3. Il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al Comune territorialmente competente la messa a disposizione dei locali al proprio personale.