(1) Per il periodo di tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, nel coordinamento urbanistica e ambiente, in assenza di avvocati e avvocate di primo livello, può essere nominato/nominata coordinatore/coordinatrice un avvocato/un’avvocata di secondo livello di comprovata esperienza professionale, già assegnato/assegnata al coordinamento stesso.
(2) Gli avvocati e le avvocate che alla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, erano preposti alla direzione delle aree dell’Avvocatura sono nominati coordinatori/coordinatrici.