(1) Agli avvocati e alle avvocate dell’Avvocatura della Provincia sono assicurati la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali nonché un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
(2) Nel contratto di lavoro sono garantite l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato e dell’avvocata, ai sensi dell’articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
(3) Gli avvocati e le avvocate trattano gli affari legali loro assegnati e svolgono i compiti attinenti al proprio profilo professionale ai sensi delle disposizioni provinciali, in quanto compatibili con l’ordinamento professionale.
(4) In caso di divergenza di opinioni nella trattazione degli affari, gli avvocati e le avvocate possono presentare all’Avvocato/Avvocata della Provincia un’apposita relazione con la richiesta di essere sollevati dalla trattazione del caso e sostituiti.
(5) Gli avvocati e le avvocate curano il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione.
(6) Ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli avvocati e le avvocate iscritti nell’elenco speciale sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
(7) In caso di sciopero indetto dagli organismi rappresentativi dell’avvocatura, gli avvocati e le avvocate si rimettono alla decisione della controparte, salvaguardando in ogni caso gli interessi dell’amministrazione difesa.
(8) Agli avvocati e alle avvocate sono delegate le seguenti attribuzioni sino a un valore di euro 20.000,00:
- conclusione di transazioni o conciliazioni giudiziali e stragiudiziali di controversie, escluse le vertenze concernenti rapporti giuridici di natura reale;
- conclusione di procedure di negoziazione assistita;
- conclusione di procedimenti di mediazione;
- archiviazione di pratiche di rivalsa.