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b') Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2023, n. 81)
Regolamento sulla disciplina dell'Avvocatura della Provincia

1)
Pubblicato nel B.U. 30 marzo 2023, n. 13.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento contiene la disciplina dell’Avvocatura della Provincia, in esecuzione dell’articolo 49 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e successive modifiche, e in applicazione dell’articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel rispetto dei principi contenuti in tale legge.

(2) Il presente regolamento disciplina, inoltre, la delega di funzioni al/alla Presidente della Provincia in materia contenziosa.

Art. 2 (Delega di funzioni al/alla Presidente della Provincia)

(1) Al/Alla Presidente della Provincia in carica sono delegate le seguenti funzioni:

  1. costituzione nei procedimenti di mediazione e conferimento dei rispettivi incarichi di rappresentanza e patrocinio;
  2. costituzione in giudizio della Provincia nei procedimenti civili e amministrativi di ogni grado e conferimento dei rispettivi incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale;
  3. chiamata in causa di terzi;
  4. proposizione di domande riconvenzionali;
  5. nomina di procuratori speciali per il tentativo di conciliazione;
  6. accettazione delle rinunce con eventuale compensazione delle spese;
  7. proposizione di appelli e ricorsi incidentali;
  8. proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo;
  9. esecuzione forzata delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali;
  10. intervento nelle espropriazioni immobiliari, nel caso in cui gli uffici segnalino crediti;
  11. adozione di tutti i provvedimenti urgenti necessari per la difesa, compresa la promozione di liti attive, salva la successiva ratifica da parte della Giunta provinciale;
  12. riassunzione di cause già pendenti;
  13. promozione di liti attive sino a un valore di euro 20.000,00.

Art. 3 (Avvocatura della Provincia)

(1) All’Avvocatura della Provincia competono:

  1. l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, delle agenzie provinciali e degli altri organismi istituiti con legge provinciale, davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali nonché nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita;
  2. la tutela legale e la consulenza in favore dei soggetti di cui alla lettera a);
  3. l’assistenza legale stragiudiziale nelle questioni connesse al contenzioso e in materia contrattuale in favore dei soggetti di cui alla lettera a);
  4. la rappresentanza e la difesa, su richiesta, degli amministratori e del personale di cui all’articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, nei giudizi civili in cui siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio, salvo che sussista un conflitto di interessi;
  5. la liquidazione delle spese legali, peritali e giudiziali;
  6. la liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna;
  7. l’esazione dei compensi forensi nei confronti delle controparti, quando tali competenze siano poste a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia, transazione o conciliazione;
  8. la predisposizione di pareri sugli atti di transazione e sull’abbandono dei giudizi;
  9. la cura degli affari contrattuali e la tenuta del repertorio.

Art. 4  (Articolazione dell’Avvocatura della Provincia)

(1) La direzione dell’Avvocatura è affidata all’Avvocato/Avvocata della Provincia, con funzioni di coordinamento, gestione ed amministrazione della stessa. L’Avvocato/L’Avvocata della Provincia gestisce il personale ai sensi della normativa vigente per i dirigenti di prima e seconda fascia e provvede agli adempimenti di cui all’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(2) L’Avvocatura è composta dai seguenti coordinamenti:

  1. appalti e contratti;
  2. urbanistica e ambiente;
  3. diritto amministrativo e civile generale;
  4. diritto del lavoro.

(3) Spetta all’Avvocato/Avvocata della Provincia, sentito/sentita il/la Presidente della Provincia, modificare i coordinamenti o individuare nuovi coordinamenti in base a esigenze sopravvenute.

Art. 5 (Competenze dell'Avvocato/Avvocata della Provincia nonché degli avvocati e delle avvocate con funzioni di coordinamento)

(1) L’Avvocato/Avvocata della Provincia, che deve essere abilitato/abilitata al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, oltre a svolgere la propria attività professionale:

  1. assicura il buon andamento complessivo dell'Avvocatura;
  2. definisce le materie di competenza dei singoli coordinamenti, secondo criteri di omogeneità, di competenza acquisita e di congrua ripartizione del carico di lavoro e delle relative responsabilità;
  3. assegna ai singoli coordinamenti le cause da trattare e i pareri da elaborare sulla base del criterio della competenza per materia;
  4. in deroga al criterio di cui alla lettera c), può assegnare le cause e i pareri anche ad altri coordinamenti, al fine di garantire l'efficacia dell'azione legale e la congrua ripartizione del carico di lavoro e delle responsabilità;
  5. promuove l’esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché lo scambio di informazioni e la collaborazione tra il personale;
  6. favorisce le condizioni per l’aggiornamento e la formazione continua degli avvocati e delle avvocate, anche al fine del conseguimento dell’abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori;
  7. vigila su tutti i coordinamenti e su tutto il personale dell’Avvocatura e sovraintende alla loro organizzazione, impartendo le opportune disposizioni e istruzioni generali e particolari.

(2) L’Avvocato/L’Avvocata della Provincia riferisce regolarmente al/alla Presidente della Provincia e al Segretario generale/alla Segretaria generale della Provincia sull’attività svolta, presentando, se richiesto, apposite relazioni, e segnala prontamente le eventuali carenze legislative, le difficoltà interpretative e altre problematiche che emergono nel corso delle attività svolte.

(3) Il coordinatore/La coordinatrice è la figura di riferimento per l’Avvocato/Avvocata della Provincia e assicura il buon andamento complessivo del proprio coordinamento, assegnando le questioni da trattare agli avvocati e alle avvocate. Il coordinatore/La coordinatrice è nominato/nominata dall’Avvocato/Avvocata della Provincia, sentito/sentita il/la Presidente della Provincia, tra gli avvocati e le avvocate abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. L’incarico di coordinamento ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

(4) I coordinamenti assicurano, ciascuno per le materie di rispettiva competenza, le attività previste dall’articolo 3, comma 1.

Art. 6 (Avvocati e avvocate)

(1) Agli avvocati e alle avvocate dell’Avvocatura della Provincia sono assicurati la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali nonché un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

(2) Nel contratto di lavoro sono garantite l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato e dell’avvocata, ai sensi dell’articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

(3) Gli avvocati e le avvocate trattano gli affari legali loro assegnati e svolgono i compiti attinenti al proprio profilo professionale ai sensi delle disposizioni provinciali, in quanto compatibili con l’ordinamento professionale.

(4) In caso di divergenza di opinioni nella trattazione degli affari, gli avvocati e le avvocate possono presentare all’Avvocato/Avvocata della Provincia un’apposita relazione con la richiesta di essere sollevati dalla trattazione del caso e sostituiti.

(5) Gli avvocati e le avvocate curano il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione.

(6) Ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli avvocati e le avvocate iscritti nell’elenco speciale sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

(7) In caso di sciopero indetto dagli organismi rappresentativi dell’avvocatura, gli avvocati e le avvocate si rimettono alla decisione della controparte, salvaguardando in ogni caso gli interessi dell’amministrazione difesa.

(8) Agli avvocati e alle avvocate sono delegate le seguenti attribuzioni sino a un valore di euro 20.000,00:

  1. conclusione di transazioni o conciliazioni giudiziali e stragiudiziali di controversie, escluse le vertenze concernenti rapporti giuridici di natura reale;
  2. conclusione di procedure di negoziazione assistita;
  3. conclusione di procedimenti di mediazione;
  4. archiviazione di pratiche di rivalsa.

Art. 7 (Regime di esclusiva, livelli di inquadramento e compensi forensi)

(1) Agli avvocati e alle avvocate dell’Avvocatura sono accordati, oltre al trattamento economico previsto per la qualifica funzionale di appartenenza, una voce retributiva per lo svolgimento dell’attività professionale in via esclusiva, parametrata alla suddivisione nei due livelli di cui all’articolo 49, comma 2, della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e successive modifiche, e disciplinata dalla contrattazione collettiva, nonché i compensi forensi ripartiti secondo i criteri di cui ai seguenti commi. In tal modo è garantito loro un trattamento economico adeguato, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo.

(2) Gli avvocati e le avvocate della Provincia si suddividono in due livelli:

  1. al primo livello accedono i coordinatori e le coordinatrici, ai quali è attribuita anche una voce stipendiale per le funzioni di coordinamento, ai sensi dell’articolo 49, comma 4, della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e successive modifiche, e gli altri avvocati e avvocate abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
  2. al secondo livello accedono gli avvocati e le avvocate non abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

(3) I compensi forensi recuperati a seguito di condanna della controparte soccombente o comunque in caso di liquidazione di compensi, dedotta la somma per il rimborso delle spese forfetarie del 10 per cento e, in caso di difesa congiunta con avvocati e avvocate domiciliatari, fino al 40 per cento e detratti, in ogni caso, il contributo unificato, le spese di registrazione, le spese per le marche da bollo e le notifiche, sono divisi quadrimestralmente fra gli avvocati e le avvocate in effettivo servizio, tenendo conto della data delle quietanze di versamento delle somme e della definitività del provvedimento.

(4) La ripartizione e l’erogazione dei compensi forensi avviene secondo le seguenti modalità:

  1. la metà dell’ammontare complessivo è ripartita in quote uguali tra gli avvocati e le avvocate;
  2. l’altra metà è ripartita in proporzione all’entità della voce retributiva prevista per lo svolgimento dell’attività professionale in via esclusiva, purché l’avvocato/l’avvocata abbia prestato servizio con tale qualifica presso l’Avvocatura per almeno due anni.

(5) Nessun avvocato/Nessuna avvocata può percepire compensi forensi superiori all’ammontare del proprio trattamento economico complessivo a tempo pieno, tenuto conto di tutti gli elementi retributivi spettanti.

(6) Non hanno diritto a partecipare al riparto, per il corrispondente periodo, le avvocate e gli avvocati collocati fuori ruolo, in aspettativa, in comando o a disposizione, in disponibilità o in congedo straordinario di maternità, di paternità o parentale, esclusi i periodi di congedo per matrimonio e per cure richiesti dallo stato di invalidità di guerra o per servizio, nonché i casi di aspettativa per richiamo alle armi e per infermità per causa di servizio. Il diritto non spetta altresì per tutto il periodo durante il quale, per qualsiasi causa, all’avvocato o all’avvocata non spetti o sia ridotto lo stipendio.

(7) Alla corresponsione dei compensi forensi si applica la disciplina degli oneri sociali riflessi.

Art. 8 (Norme transitorie e finali)

(1) Per il periodo di tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, nel coordinamento urbanistica e ambiente, in assenza di avvocati e avvocate di primo livello, può essere nominato/nominata coordinatore/coordinatrice un avvocato/un’avvocata di secondo livello di comprovata esperienza professionale, già assegnato/assegnata al coordinamento stesso.

(2) Gli avvocati e le avvocate che alla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, erano preposti alla direzione delle aree dell’Avvocatura sono nominati coordinatori/coordinatrici.

Art. 9 (Abrogazione di norme)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 31, e successive modifiche, è abrogato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 49, comma 5, della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6.

Art. 10 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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