(1) L’Avvocato/Avvocata della Provincia, che deve essere abilitato/abilitata al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, oltre a svolgere la propria attività professionale:
- assicura il buon andamento complessivo dell'Avvocatura;
- definisce le materie di competenza dei singoli coordinamenti, secondo criteri di omogeneità, di competenza acquisita e di congrua ripartizione del carico di lavoro e delle relative responsabilità;
- assegna ai singoli coordinamenti le cause da trattare e i pareri da elaborare sulla base del criterio della competenza per materia;
- in deroga al criterio di cui alla lettera c), può assegnare le cause e i pareri anche ad altri coordinamenti, al fine di garantire l'efficacia dell'azione legale e la congrua ripartizione del carico di lavoro e delle responsabilità;
- promuove l’esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché lo scambio di informazioni e la collaborazione tra il personale;
- favorisce le condizioni per l’aggiornamento e la formazione continua degli avvocati e delle avvocate, anche al fine del conseguimento dell’abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori;
- vigila su tutti i coordinamenti e su tutto il personale dell’Avvocatura e sovraintende alla loro organizzazione, impartendo le opportune disposizioni e istruzioni generali e particolari.
(2) L’Avvocato/L’Avvocata della Provincia riferisce regolarmente al/alla Presidente della Provincia e al Segretario generale/alla Segretaria generale della Provincia sull’attività svolta, presentando, se richiesto, apposite relazioni, e segnala prontamente le eventuali carenze legislative, le difficoltà interpretative e altre problematiche che emergono nel corso delle attività svolte.
(3) Il coordinatore/La coordinatrice è la figura di riferimento per l’Avvocato/Avvocata della Provincia e assicura il buon andamento complessivo del proprio coordinamento, assegnando le questioni da trattare agli avvocati e alle avvocate. Il coordinatore/La coordinatrice è nominato/nominata dall’Avvocato/Avvocata della Provincia, sentito/sentita il/la Presidente della Provincia, tra gli avvocati e le avvocate abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. L’incarico di coordinamento ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.
(4) I coordinamenti assicurano, ciascuno per le materie di rispettiva competenza, le attività previste dall’articolo 3, comma 1.