(1) La direzione dell’Avvocatura è affidata all’Avvocato/Avvocata della Provincia, con funzioni di coordinamento, gestione ed amministrazione della stessa. L’Avvocato/L’Avvocata della Provincia gestisce il personale ai sensi della normativa vigente per i dirigenti di prima e seconda fascia e provvede agli adempimenti di cui all’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(2) L’Avvocatura è composta dai seguenti coordinamenti:
(3) Spetta all’Avvocato/Avvocata della Provincia, sentito/sentita il/la Presidente della Provincia, modificare i coordinamenti o individuare nuovi coordinamenti in base a esigenze sopravvenute.