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b') Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2023, n. 81)
Regolamento sulla disciplina dell'Avvocatura della Provincia

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1)
Pubblicato nel B.U. 30 marzo 2023, n. 13.

Art. 7 (Regime di esclusiva, livelli di inquadramento e compensi forensi)

(1) Agli avvocati e alle avvocate dell’Avvocatura sono accordati, oltre al trattamento economico previsto per la qualifica funzionale di appartenenza, una voce retributiva per lo svolgimento dell’attività professionale in via esclusiva, parametrata alla suddivisione nei due livelli di cui all’articolo 49, comma 2, della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e successive modifiche, e disciplinata dalla contrattazione collettiva, nonché i compensi forensi ripartiti secondo i criteri di cui ai seguenti commi. In tal modo è garantito loro un trattamento economico adeguato, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo.

(2) Gli avvocati e le avvocate della Provincia si suddividono in due livelli:

  1. al primo livello accedono i coordinatori e le coordinatrici, ai quali è attribuita anche una voce stipendiale per le funzioni di coordinamento, ai sensi dell’articolo 49, comma 4, della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e successive modifiche, e gli altri avvocati e avvocate abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
  2. al secondo livello accedono gli avvocati e le avvocate non abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

(3) I compensi forensi recuperati a seguito di condanna della controparte soccombente o comunque in caso di liquidazione di compensi, dedotta la somma per il rimborso delle spese forfetarie del 10 per cento e, in caso di difesa congiunta con avvocati e avvocate domiciliatari, fino al 40 per cento e detratti, in ogni caso, il contributo unificato, le spese di registrazione, le spese per le marche da bollo e le notifiche, sono divisi quadrimestralmente fra gli avvocati e le avvocate in effettivo servizio, tenendo conto della data delle quietanze di versamento delle somme e della definitività del provvedimento.

(4) La ripartizione e l’erogazione dei compensi forensi avviene secondo le seguenti modalità:

  1. la metà dell’ammontare complessivo è ripartita in quote uguali tra gli avvocati e le avvocate;
  2. l’altra metà è ripartita in proporzione all’entità della voce retributiva prevista per lo svolgimento dell’attività professionale in via esclusiva, purché l’avvocato/l’avvocata abbia prestato servizio con tale qualifica presso l’Avvocatura per almeno due anni.

(5) Nessun avvocato/Nessuna avvocata può percepire compensi forensi superiori all’ammontare del proprio trattamento economico complessivo a tempo pieno, tenuto conto di tutti gli elementi retributivi spettanti.

(6) Non hanno diritto a partecipare al riparto, per il corrispondente periodo, le avvocate e gli avvocati collocati fuori ruolo, in aspettativa, in comando o a disposizione, in disponibilità o in congedo straordinario di maternità, di paternità o parentale, esclusi i periodi di congedo per matrimonio e per cure richiesti dallo stato di invalidità di guerra o per servizio, nonché i casi di aspettativa per richiamo alle armi e per infermità per causa di servizio. Il diritto non spetta altresì per tutto il periodo durante il quale, per qualsiasi causa, all’avvocato o all’avvocata non spetti o sia ridotto lo stipendio.

(7) Alla corresponsione dei compensi forensi si applica la disciplina degli oneri sociali riflessi.

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