1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla spesa per la quale viene richiesto il contributo, dichiarata detraibile dall’ente;
b) gli interessi passivi;
c) il deficit d’esercizio dell’anno precedente;
d) gli ammortamenti;
e) la liquidazione del TFR;
f) spese per feste, buffet, pranzi e cene aziendali, salvo quanto disposto dall’articolo 14, comma 1, lettera g);
g) onorari per liberi professionisti che dirigono gruppi di auto mutuo aiuto;
h) rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza al posto di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
i) le spese che esulano dalle normali spese di organizzazione di convegni, manifestazioni, assemblee quali: fiori e decorazioni, servizi fotografici e similari, salvo quanto disposto dall’articolo 14, comma 1;
j) gli interessi di mora, le sanzioni, le spese di rappresentanza quali offerte, omaggi e similari;
k) aiuti economici;
l) ogni altra spesa non sufficientemente motivata o non comprovata da adeguata documentazione;