1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente effettua controlli ispettivi a campione nella misura minima del sei per cento, prendendo visione della documentazione contabile in originale e verificando la corrispondenza e la regolarità delle spese effettivamente sostenute rispetto alla dichiarazione sostitutiva.
2. I beneficiari dei contributi da sottoporre a controllo sono selezionati mediante sorteggio a cura di una commissione, nominata dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Politiche sociali, che è composta dallo stesso direttore/dalla stessa direttrice di ripartizione, dal direttore/dalla direttrice d’ufficio competente e da un funzionario esperto/una funzionaria esperta.
3. Il sorteggio di cui al comma 2 viene effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno tra gli enti beneficiari di contributo il cui saldo è stato liquidato dall’ufficio competente nei mesi antecedenti a tale data.
4. Il controllo verte:
a) sulla veridicità delle dichiarazioni del/della legale rappresentante;
b) sulla regolarità della documentazione di spesa fino alla concorrenza della spesa ammessa e sulla sua riconducibilità alle iniziative ammesse a contributo;
c) sulla registrazione della documentazione contabile relativa al vantaggio economico nel libro cassa e/o negli altri registri previsti dallo statuto o dal regolamento dell'ente;
d) sugli estratti del conto corrente intestato al beneficiario e da questi indicato in domanda, per verificare la corretta gestione del contributo, previa schermatura dei dati sensibili onde garantire il rispetto della normativa sulla privacy;
e) sulla corrispondenza delle prestazioni di volontariato dichiarate in conformità alle finalità statutarie dell’ente nonché alle attività e iniziative effettivamente svolte.