7.1 Accessibilità
1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario deve essere accessibile, ossia garantire la possibilità di fruire in modo autonomo, agevole e sicuro di spazi, strutture, edifici e attrezzature, evitando fonti di affaticamento, disagio e rischio, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, recante “Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche”.
7.2 Ubicazione dei servizi
1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario è ubicato possibilmente in zone residenziali e in luoghi raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico.
7.3 Spazi interni ed esterni
7.3.1 Spazi interni
1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario è provvisto di locali adatti alle esigenze individuali delle persone in termini di spazio, arredo, sistemi di sicurezza e ausili tecnici. I locali devono inoltre garantire protezione e sicurezza all’utente, tenendo anche conto dei rischi derivanti da eventuali comportamenti autolesionistici o aggressivi nei confronti di altre persone.
2. Gli spazi e i locali del servizio assicurano a tutti gli utenti la tutela della sfera privata e intima.
3. Tutti i locali, esclusi quelli tecnici, sono luminosi e ben areati.
7.3.1.1 Camere
1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario dispone unicamente di camere singole, la cui superficie minima, esclusa la superficie dei locali igienici, è pari a 12 m².
2. L’arredamento dei locali e delle singole camere deve essere compatibile con la sicurezza della persona e adattarsi alle esigenze specifiche dei destinatari del servizio.
3. Compatibilmente con le disposizioni di cui al comma 2, nelle camere sono ammessi anche arredi personali.
4. Se necessario, sono messi a disposizione letti ospedalieri articolati (preferibilmente a 2 snodi), regolabili in altezza, materassi e cuscini antidecubito.
7.3.1.2 Servizi igienici
1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario deve essere dotato almeno di un servizio igienico, con doccia o vasca, ogni due posti letto; almeno un servizio igienico per piano deve rispettare le prescrizioni del D.P.P. n. 54/2009.
2. Il calcolo del numero dei servizi igienici viene eseguito con arrotondamento per difetto, per cui per tre posti letto è da prevedere un servizio.
3. Deve esserci inoltre un bagno assistito, anche mobile.
7.3.1.3 Spazi/locali comuni
1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario dispone di un locale da pranzo, di un locale soggiorno, di un angolo cottura o di una cucina fruibili in autonomia e sicurezza da parte delle e degli utenti. La cucina è attrezzata con piano cottura, lavello e frigorifero, ed è adattabile, in caso di bisogno, alle esigenze personali delle e degli utenti.
2. I succitati locali non devono essere necessariamente divisi.
7.3.1.4 Altri locali
1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario dispone inoltre di:
a) un ambulatorio infermieristico (con armadi con chiusura a chiave per farmaci e presidi e un frigo a temperatura controllata);
b) un ambulatorio per lo psicologo/la psicologa o per il medico;
c) un locale adibito alle attività riabilitative;
d) un locale specifico, atto a garantire alla persona un posto adeguato e protetto nei momenti di crisi (comportamenti autolesionistici o aggressivi nei confronti di altri);
e) un locale lavanderia, un guardaroba, un deposito per la biancheria sporca;
f) un deposito materiali.
3. È disponibile un locale da adibire alle attività di coordinamento e amministrative, adeguato anche allo svolgimento di colloqui e al pernottamento dell’operatore incaricato/dell’operatrice incaricata della pronta disponibilità notturna. È inoltre previsto un servizio igienico, dotato di doccia, per il personale.
4. Gli spogliatoi per il personale devono essere disponibili in numero sufficiente.
7.3.1.5 Spazi esterni
1. Negli spazi esterni di pertinenza dell'edificio in cui è situato il servizio residenziale a carattere socio-sanitario è garantita l’accessibilità secondo quanto previsto dal D.P.P. n. 54/2009, nonché la protezione dell’utenza da eventuali fonti di pericolo.
2. Devono essere presenti posti auto riservati alle persone con disabilità, secondo quanto previsto dal D.P.P. n. 54/2009.
7.4 Igiene del servizio ed erogazione dei pasti
1. Tutti gli spazi interni ed esterni, gli arredi e le attrezzature del servizio devono essere tenuti adeguatamente puliti.
2. È garantita un’alimentazione varia e sana, appetitosa e rispettosa della tradizione. A seconda delle necessità delle persone, ci si può avvalere della consulenza di un/una dietista.
3. L'ente gestore del servizio residenziale a carattere socio-sanitario eroga il pasto nelle seguenti modalità:
a) fornisce i pasti in spazi appropriati all’interno del servizio, attraverso un servizio mensa centralizzato o di catering. Tali servizi si attengono alle procedure previste dall’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points: sistema di autocontrollo finalizzato a garantire l’igiene e la sicurezza alimentare);
b) fornisce gli alimenti per la preparazione dei pasti all’interno del servizio in un contesto simile a quello domestico, con la collaborazione delle e degli utenti e la supervisione del personale. Nella preparazione dei pasti è richiesta l’osservanza delle buone pratiche igieniche.
7.5 Sicurezza
7.5.1 Rispetto delle norme
1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario deve rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro, igiene e barriere architettoniche.
2. L’ente gestore garantisce al personale, all’utenza, a volontarie, volontari e tirocinanti un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per l’attività svolta.