3.1. Documento interno del servizio
1. L’ente gestore predispone un documento, condiviso internamente al servizio, in cui sono riportate le seguenti informazioni sul servizio:
a) descrizione del servizio;
b) descrizione dei destinatari;
c) descrizione degli obiettivi;
d) descrizione dei principi e valori nonché degli interventi per la tutela della sfera privata;
e) descrizione delle prestazioni erogate;
f) modalità di ammissione e di fruizione del servizio;
g) regolamenti interni;
h) descrizione dei compiti degli operatori e delle operatrici (funzionigramma);
i) metodologie e strumenti di lavoro utilizzati;
j) organizzazione del lavoro in team;
k) collaborazione all’interno della rete dei servizi presenti sul territorio provinciale;
l) interventi per lo sviluppo della qualità.
2. Il documento va aggiornato periodicamente e corrisponde agli indirizzi programmatici definiti a livello provinciale e territoriale.
3.2 Carta del servizio
1. La Carta del servizio è il documento con il quale l'ente gestore informa le cittadine e i cittadini, in modo semplice e sintetico, sulle caratteristiche del servizio offerto. La Carta contiene le seguenti informazioni:
a) descrizione del servizio;
b) modalità di funzionamento del servizio (orari di servizio e di visita, modalità e criteri di ammissione, dimissione e trasferimento, ecc.),
c) descrizione dei destinatari;
d) descrizione degli obiettivi;
e) descrizione dei principi e valori;
f) descrizione degli interventi per la tutela della sfera privata;
g) descrizione delle prestazioni erogate;
h) descrizione dei diritti e doveri delle e degli utenti;
i) modalità di partecipazione delle e degli utenti;
j) costi e tariffe;
k) modalità di valutazione del servizio e la procedura di gestione dei reclami.
2. La Carta del servizio è redatta anche in lingua facile.
3. La Carta del servizio è resa pubblica e deve essere aggiornata periodicamente.
3.3 Invio, ammissione, dimissione e gestione della lista d'attesa
1. L’ammissione al servizio è limitata nel tempo e di norma non supera i 36 mesi. In casi eccezionali e motivati, tale periodo è prorogabile per ulteriori 12 mesi. La durata della permanenza è legata al progetto individuale.
2. Non è consentita l’ammissione di persone di età pari o superiore ai 60 anni.
3. La domanda di ammissione del/della utente al servizio residenziale socio-sanitario è inviata dal Direttore/dalla Direttrice dei Servizi sociali in accordo con il servizio psichiatrico o psicologico territorialmente competente.
4. L'ammissione al servizio residenziale a carattere socio-sanitario presuppone il rilascio del parere positivo dell’unità di valutazione interdisciplinare.
5. L'unità di valutazione interdisciplinare è così composta:
a) un/una rappresentante del servizio sociale territorialmente competente per l'utente;
b) un/una rappresentante del servizio sanitario territorialmente competente per l'utente;
c) lo/la psichiatra o lo psicologo/la psicologa del Servizio psichiatrico del Comprensorio sanitario che segue il servizio;
d) lo psicologo/la psicologa operante presso il servizio;
e) il/la responsabile del servizio;
f) il/la responsabile tecnico-assistenziale del servizio.
6. L'unità di valutazione interdisciplinare svolge i seguenti compiti, con il supporto dell'équipe interna multidisciplinare:
a) rilascia un parere vincolante riguardo all’idoneità dell’offerta per l’utente;
b) stabilisce gli obiettivi individuali e definisce la durata dell’accoglienza;
c) valuta e documenta regolarmente, almeno 2 volte all’anno, l'andamento del progetto;
d) pianifica e organizza la fase di ammissione e la fase di rientro della persona al servizio di provenienza o il suo passaggio ad altri servizi.
7. L’équipe interna multidisciplinare è composta dal seguente personale operante nel servizio:
a) lo/la psichiatra o lo psicologo/la psicologa del Servizio psichiatrico del Comprensorio sanitario che segue il servizio;
b) lo psicologo/la psicologa;
c) il medico referente per l'utente o per il servizio;
d) l'infermiere/l'infermiera referente per l'utente;
e) l'operatore/l'operatrice della riabilitazione referente per l'utente;
f) l'operatore socio-pedagogico /l'operatrice socio-pedagogica referente per l'utente;
g) l'operatore/l'operatrice assistenziale referente per l'utente;
h) il/la responsabile del servizio.
8. L'ente gestore gestisce le ammissioni, le dimissioni e le liste di attesa, predispone e rende noti i criteri per la formazione delle graduatorie.
3.4 Accordo per l’ammissione al servizio
1. L’ente gestore predispone un accordo per l’ammissione al servizio, che deve essere redatto in un linguaggio comprensibile all’utente a cui si rivolge e deve essere sottoscritto dall’utente o dal suo/dalla sua rappresentante legale.
2. L’accordo disciplina i diritti e i doveri della persona nei confronti del servizio utilizzato e contiene inoltre specifici accordi individuali.
3.5 Fruizione del servizio e offerta di attività diurne
Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario con assistenza diurna integrata è aperto tutto l’anno.
2. L'ente gestore offre, sulla base del progetto individuale, le seguenti attività:
- attività occupazionali e integrative che risultano utili alla persona;
- attività che promuovono abilità tattili, motorie o comunicative atte a sviluppare e/o mantenere competenze che aumentano l'autonomia e rafforzano l'autostima;
- attività di tempo libero mirate al rafforzamento delle relazioni interpersonali e alla promozione dell'inclusione della persona;
- attività di stimolazione sensoriale.
3. L’ente gestore definisce per ogni utente un piano settimanale con la strutturazione della giornata, necessario per garantire un accompagnamento costante e rassicurante dell’utente e agevolare così le decisioni da prendere di volta in volta, anche da parte dell'utente stesso/stessa. Il piano è elaborato in relazione al fabbisogno individuale del singolo/della singola utente.