1. L’agevolazione è revocata se dopo la sua liquidazione oppure durante il controllo a campione si accerta che:
a) mancano i presupposti per la concessione;
b) sono state presentate false dichiarazioni o sono state omesse informazioni dovute;
c) non sono stati rispettati gli obblighi assunti.
2. Nei suddetti casi l’agevolazione è revocata e deve essere restituita maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione dell’assegno di studio.