1. La direttrice/Il direttore della ripartizione competente in materia di sanità bandisce i posti di formazione concordati con le università e, previa adeguata copertura finanziaria e secondo i parametri di cui all’articolo 5, concede gli assegni di studio, su presentazione di apposita domanda, alle studentesse e agli studenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 dei presenti criteri, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di ammissione stilata dall’università al termine della relativa procedura.
2. Il bando definisce le modalità e il termine di presentazione della domanda.