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Delibera 10 novembre 2020, n. 887
Criteri per la concessione di assegni di studio per la formazione di base in medicina

Allegato A

Criteri per la concessione di assegni di studio per la formazione di base in medicina

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di assegni di studio, a studentesse e studenti che ai sensi degli articoli 2 e 4, comma 1, lettera b), della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, assolvono la formazione di base in medicina presso università in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea con i quali la Provincia ha stipulato un accordo per il finanziamento della formazione di base in medicina

Art. 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare degli assegni di studio le studentesse e gli studenti che assolvono la formazione di base in medicina di cui all’articolo 1 dei presenti criteri e che adempiono i requisiti di cui al decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, e successive modifiche, e all’articolo 3 dei presenti criteri.

Art. 3
Requisiti

1. Per beneficiare degli assegni di studio le studentesse e gli studenti devono:

a) essere cittadine/cittadini dell’Unione europea oppure

b) se cittadine/cittadini di Paesi terzi, essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in Italia o del riconoscimento dello status di rifugiata o rifugiato ovvero della protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE ed essere, pertanto, equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani, oppure

c) se cittadine/cittadini di Paesi terzi, essere in possesso di altro permesso di soggiorno previsto dalla normativa nazionale, con residenza anagrafica ininterrotta in provincia di Bolzano da almeno un anno.

2. Per beneficiare degli assegni di studio le studentesse e gli studenti devono inoltre:

a) essere in possesso di un diploma che attesta il superamento dell’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione;

b) essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca almeno di livello “B2”, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;

c) avere sottoscritto l’impegno a prestare servizio ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, e successive modifiche.

Art. 4
Cumulabilità

1. Gli assegni di studio di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri assegni di studio per la medesima formazione.

Art. 5
Tipologia e misura dell’assegno di studio

1. Per agevolare la formazione di base in medicina l’importo massimo concesso non può superare i 45.000,00 euro annui. L’ammontare dell’assegno di studio è determinato in base ai seguenti parametri: ammontare delle tasse universitarie, costi medi per alloggio (locazione) e spese accessorie per l’abitazione, spese di viaggio e vitto. La Provincia concede li assegni di studio per la durata minima della formazione di base in medicina prevista dall’università presso la quale viene assolta la formazione stessa. Per giustificati motivi oggettivi l’assegno di studio può essere concesso per un ulteriore anno.

Art. 6
Bando

1. La direttrice/Il direttore della ripartizione competente in materia di sanità bandisce i posti di formazione concordati con le università e, previa adeguata copertura finanziaria e secondo i parametri di cui all’articolo 5, concede gli assegni di studio, su presentazione di apposita domanda, alle studentesse e agli studenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 dei presenti criteri, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di ammissione stilata dall’università al termine della relativa procedura.

2. Il bando definisce le modalità e il termine di presentazione della domanda.

Art. 7
Presupposto per la liquidazione

1. Ai fini della liquidazione dell’assegno di studio la studentessa/lo studente deve presentare l’attestazione di avvenuta iscrizione rilasciata dall’università.

Art. 8
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Ufficio Ordinamento sanitario effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande ammesse.

2. La direttrice/Il direttore e un funzionario/una funzionaria dell’Ufficio Ordinamento sanitario individuano tramite sorteggio le domande da sottoporre a controllo. Il sorteggio è effettuato secondo il principio di causalità da una lista comprensiva di tutte le agevolazioni erogate nell’anno di riferimento. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale. Inoltre, possono essere sottoposti a controllo anche i casi dubbi.

3. In caso di accertate irregolarità sono applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

4. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato, o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 9
Revoca

1. L’agevolazione è revocata se dopo la sua liquidazione oppure durante il controllo a campione si accerta che:

a) mancano i presupposti per la concessione;

b) sono state presentate false dichiarazioni o sono state omesse informazioni dovute;

c) non sono stati rispettati gli obblighi assunti.

2. Nei suddetti casi l’agevolazione è revocata e deve essere restituita maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione dell’assegno di studio.

Art. 10
Clausola di salvaguardia finanziaria

1. La concessione delle agevolazioni di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziate sugli appositi capitoli di bilancio, tenuto conto della graduatoria delle studentesse/degli studenti ammessi all’università, ai sensi del bando di cui all’articolo 6 nonché degli articoli 2 e 3 dei presenti criteri.

Art. 11
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dai presenti criteri si rimanda alle disposizioni della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, e successive modifiche, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

Art. 12
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e a partire dall’anno accademico 2020/2021.

 

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