1. I presenti criteri disciplinano la concessione di assegni di studio, a studentesse e studenti che ai sensi degli articoli 2 e 4, comma 1, lettera b), della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, assolvono la formazione di base in medicina presso università in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea con i quali la Provincia ha stipulato un accordo per il finanziamento della formazione di base in medicina