1. Per l’apertura dell’esercizio può essere concessa un’agevolazione una tantum fino a 30.000,00 euro.
2. Per il mantenimento dell’esercizio può essere concessa un’agevolazione annuale fino a 12.000,00 euro.
3. Se i mezzi finanziari a disposizione sono insufficienti per soddisfare le domande di agevolazione, le agevolazioni per il mantenimento dell’esercizio sono ridotte in misura proporzionale al punteggio raggiunto nella graduatoria di cui all’articolo 6.
4. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto della disciplina «de minimis» di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».