1. In caso di agevolazione per l’apertura di un esercizio pubblico di vicinato, essa deve avere luogo entro un anno dalla data di concessione dell’agevolazione, fatta salva la possibilità di ottenere una proroga per un periodo massimo di un anno, previa presentazione di motivata richiesta prima della scadenza del termine.
2. L’esercizio beneficiario deve garantire il servizio pubblico di vicinato per almeno due anni a decorrere dall’inizio attività in caso di apertura e dalla concessione dell’agevolazione in caso di mantenimento.
3. I requisiti per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 3, devono permanere per due anni a partire dall’ inizio attività in caso di apertura e dalla concessione dell’agevolazione in caso di mantenimento.