1. Possono accedere alle agevolazioni previste dai presenti criteri gli esercizi pubblici che svolgono un “servizio di vicinato”, di seguito denominati esercizi pubblici di vicinato. Per tali si intendono gli esercizi che esercitano, in località con un minimo di 100 abitanti, un’attività ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 3, comma 1, oppure dell’articolo 5, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, purché la somministrazione di pasti e/o bevande avvenga tutto l’anno anche ai non alloggiati. Presupposto per accedere alle agevolazioni è che nella località sia presente esclusivamente l’esercizio richiedente. Se nella località, oltre all’esercizio richiedente, esiste un ulteriore esercizio pubblico ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, che esercita l’attività di somministrazione pasti e bevande solo temporaneamente, quest’ultimo non viene considerato “secondo esercizio”.
2. Se in precedenza nella stessa località era presente un unico esercizio pubblico, l’agevolazione per l’apertura dell’unico esercizio pubblico può essere richiesta solamente quando sia trascorso almeno un anno dalla chiusura del preesistente esercizio. L’agevolazione per il mantenimento dell’unico esercizio pubblico di vicinato può invece essere richiesta solamente se il preesistente esercizio pubblico di vicinato è stato chiuso da meno di un anno.
3. Possono accedere alle agevolazioni previste dai presenti criteri gli esercizi pubblici di vicinato che:
a) negli ultimi tre anni, hanno registrato un volume di affari medio annuo dichiarato ai fini IVA fino a 200.000,00 euro se trattasi di esercizi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 3, comma 1, e fino a 300.000,00 euro in caso di esercizi ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58;
b) costituiscono l’unico esercizio pubblico in una località con un minimo di 100 abitanti;
c) fanno richiesta di nuova apertura, a condizione che il preesistente esercizio sia stato chiuso da almeno un anno;
d) adottano un orario di apertura minimo di 10 ore al giorno.
4. La limitazione riguardante l’apertura di un esercizio ai sensi dell’articolo 2, comma 2, non trova applicazione durante il primo anno di vigenza dei presenti criteri.
5. Sono escluse dall’agevolazione gli esercizi, che si trovano in un immobile di proprietà della pubblica amministrazione.