1. L’ammontare dell’aiuto è pari al:
a) 40 % della spesa ammessa per recinzioni in rete metallica e griglie antiselvaggina, salvo quanto previsto alla lettera b);
b) 45 % della spesa ammessa per recinzioni in rete metallica e griglie antiselvaggina realizzate come misura di protezione collettiva;
c) 50 % della spesa ammessa per protezioni locali, riutilizzabili per la protezione di piante singole, recinzioni elettriche e reti;
d) 60 % della spesa ammessa per sistemi di dissuasione meccanici o acustici;
e) 100 % della spesa ammessa per sistemi di recinzioni di protezione da grandi predatori;
f) 80 % spesa ammessa per il ripristino di frutteti e vigneti e di altre colture agricole pluriennali;
g) 80 % della spesa ammessa per il ripristino del patrimonio zootecnico.
2. Nel caso di territori in cui vige il divieto di caccia, gli aiuti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 per recinzioni in rete metallica e griglie antiselvaggina possono essere aumentati del 10 %.
3. Per la determinazione della spesa ammessa per le misure di prevenzione o per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato si considerano i prezzi unitari dei listini prezzi ufficiali dell’Amministrazione provinciale o, in mancanza di questi, i prezziari di organizzazioni di consulenza riconosciute in provincia di Bolzano. In mancanza di prezziari ufficiali, si possono concedere aiuti anche in base a distinte delle spese e relativi pagamenti documentati. L’eventuale importo dell’IVA sul prezzo del prodotto può essere ammesso all’aiuto, qualora il richiedente dichiari per iscritto di non poter detrarre l’IVA.
4. L’aiuto non può essere cumulato con alcun altro aiuto pubblico.