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Delibera 15 settembre 2020, n. 705
Criteri per la concessione di aiuti per misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica e per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato (vedi anche delibera n. 529 del 15.06.2021)

Allegato A

Criteri per la concessione di aiuti per misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica e per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di aiuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da fauna selvatica e per la realizzazione di misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica, ai sensi dell’articolo 38 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”, e successive modifiche, di seguito denominata legge.

2. Gli aiuti sono concessi ai sensi della sezione 1.1.1.1. Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); sono esclusi gli aiuti per le operazioni di ripristino, nonché gli investimenti superiori al 40 % (45 % in caso di azioni collettive) diretti a prevenire danni non causati da grandi predatori, che saranno concessi ai sensi delle norme de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013.

3. Per fauna selvatica ai sensi dei presenti criteri si intende quella di cui all’articolo 2 della legge.

Art. 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all’articolo 1 le microimprese e le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.

2. Possono inoltre beneficiare di aiuti per la realizzazione di misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica enti pubblici e privati, gestori delle riserve di diritto e associazioni agrarie comunque denominate.

3. Sono escluse dagli aiuti le imprese in difficoltà ai sensi del punto 35 (15) degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

4. Non vengono concessi aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Art. 3
Misure agevolabili

1. Sono agevolabili le seguenti misure:

a) misure di prevenzione:

1) dei danni da selvaggina da pelo alle colture agricole pluriennali e al patrimonio zootecnico – realizzazione di recinzioni in rete metallica antiselvaggina con un’altezza minima di 2,00 metri, griglie antiselvaggina, protezioni locali riutilizzabili per la protezione di singole piante e recinzioni elettriche;

2) dei danni da selvaggina da piuma alle colture agricole pluriennali – realizzazione di sistemi di dissuasione meccanici o acustici e reti;

b) ripristino di frutteti o vigneti oppure di altre colture agricole pluriennali che, per danni da brucatura, scortecciamento o da erosione causati da fauna selvatica protetta, leporidi o ungulati (questi ultimi solamente nelle zone limitrofe ai territori in cui vige il divieto di caccia e nonostante la comprovata manutenzione delle recinzioni), sono stati distrutti o parzialmente distrutti e necessitano di un reimpianto;

c) ripristino dei danni da fauna selvatica (piccoli predatori) al patrimonio zootecnico.

Art. 4
Misure non agevolabili

1. Non sono agevolabili le seguenti misure:

a) il ripristino di frutteti o vigneti con costi ammessi inferiori a 2.000,00 euro e il ripristino di altre colture agricole pluriennali con costi ammessi inferiori a 500,00 euro;

b) il ripristino del patrimonio zootecnico con costi ammessi inferiori a 200,00 euro;

c) la realizzazione di recinzioni antiselvaggina con costi ammessi inferiori a 2.000,00 euro;

d) misure di prevenzione nei boschi e nei prati stabili;

e) misure di prevenzione costituite da recinzioni in rete metallica antiselvaggina nei terreni agricoli di estensione inferiore a 1.000 metri quadri;

f) reti antigrandine;

g) misure analoghe e interventi di rinnovamento entro quindici anni dalla data della verifica finale delle recinzioni in rete metallica antiselvaggina per le quali è stato concesso un aiuto.

Art. 5
Misura dell’aiuto

1. L’ammontare dell’aiuto è pari al:

a) 40 % della spesa ammessa per recinzioni in rete metallica e griglie antiselvaggina, salvo quanto previsto alla lettera b);

b) 45 % della spesa ammessa per recinzioni in rete metallica e griglie antiselvaggina realizzate come misura di protezione collettiva;

c) 50 % della spesa ammessa per protezioni locali, riutilizzabili per la protezione di piante singole, recinzioni elettriche e reti;

d) 60 % della spesa ammessa per sistemi di dissuasione meccanici o acustici;

e) 100 % della spesa ammessa per sistemi di recinzioni di protezione da grandi predatori;

f) 80 % spesa ammessa per il ripristino di frutteti e vigneti e di altre colture agricole pluriennali;

g) 80 % della spesa ammessa per il ripristino del patrimonio zootecnico.

2. Nel caso di territori in cui vige il divieto di caccia, gli aiuti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 per recinzioni in rete metallica e griglie antiselvaggina possono essere aumentati del 10 %.

3. Per la determinazione della spesa ammessa per le misure di prevenzione o per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato si considerano i prezzi unitari dei listini prezzi ufficiali dell’Amministrazione provinciale o, in mancanza di questi, i prezziari di organizzazioni di consulenza riconosciute in provincia di Bolzano. In mancanza di prezziari ufficiali, si possono concedere aiuti anche in base a distinte delle spese e relativi pagamenti documentati. L’eventuale importo dell’IVA sul prezzo del prodotto può essere ammesso all’aiuto, qualora il richiedente dichiari per iscritto di non poter detrarre l’IVA.

4. L’aiuto non può essere cumulato con alcun altro aiuto pubblico.

Art. 6
Presentazione della domanda

1. La domanda di aiuto va presentata presso l’Ufficio Caccia e pesca della Ripartizione provinciale Foreste.

2. La domanda va redatta sul modulo predisposto dall’Ufficio provinciale Caccia e pesca o secondo il relativo modello. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata nel modulo, tra cui la dichiarazione de-minimis.

3. In caso di interventi realizzati nell’arco di due anni, il richiedente deve indicare la data di inizio dei lavori e allegare alla domanda un cronoprogramma delle attività.

4. Per l’accettazione delle domande vale quanto segue:

a) le domande per misure di prevenzione si accettano dal 1° gennaio al 31 maggio di ogni anno;

b) le domande per il ripristino di frutteti o vigneti oppure di altre colture agricole pluriennali si accettano durante tutto l’anno e devono essere presentate immediatamente dopo la scoperta del danno e comunque prima di apportare modifiche all’impianto danneggiato;

c) le domande per il ripristino del patrimonio zootecnico si accettano durante tutto l’anno. I danni causati da piccoli predatori devono essere denunciati immediatamente dopo la scoperta del danno e attestati da un/una agente forestale nel modulo di domanda integralmente compilato prima della presentazione all’Ufficio provinciale Caccia e pesca. Le domande per perdite di pollame possono riferirsi esclusivamente ad eventi dannosi che si sono verificati al massimo nell’arco di un mese.

5. Le domande per il ripristino presentate dopo il 1° novembre dell’anno di riferimento vengono considerate l’anno successivo.

6. Tutte le domande devono essere presentate in ogni caso prima dell’inizio della realizzazione delle misure di prevenzione o ripristino.

Art. 7
Istruttoria della domanda e liquidazione

1. L’Ufficio provinciale Caccia e pesca è competente per l’istruttoria delle domande. In caso di domanda incompleta, il Direttore/la Direttrice d’ufficio sollecita per iscritto la comunicazione dei dati e la presentazione dei documenti mancanti, assegnando a tal fine un termine non superiore a 30 giorni.

2. Accertata la regolarità e la completezza della domanda, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Caccia e pesca incarica il personale degli uffici provinciali territorialmente competenti di eseguire, ove necessario, un sopralluogo e di stendere il relativo verbale di accertamento.

3. Il richiedente deve consentire agli incaricati dell’accertamento il libero accesso ai fondi e alla documentazione riguardante l’aiuto richiesto.

4. Gli aiuti sono concessi in base all’esame oggettivo delle domande, alla graduatoria stilata secondo i criteri per l’attribuzione di punti di priorità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tal fine.

5. Il Direttore/La Direttrice dell'Ufficio provinciale Caccia e pesca notifica al richiedente, l’esito dell’istruttoria (accoglimento o rigetto della domanda).

6. L'erogazione degli aiuti per misure di prevenzione nonché degli aiuti per misure di ripristino rendicontate tramite pagamenti documentati avviene previa presentazione della richiesta di liquidazione e dopo la verifica finale della misura realizzata da parte di un funzionario/una funzionaria dell'Ufficio provinciale Caccia e pesca. Le spese devono essere rendicontate entro i seguenti termini:

a) entro il 31 ottobre dell’anno successivo al provvedimento di concessione, in caso di interventi realizzati nell’anno di presentazione della domanda;

b) entro il 31 ottobre dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma, in caso di interventi realizzati nell’arco di due anni.

Art. 8
Criteri per l’attribuzione di punti di priorità

1. Nel caso di risorse finanziarie insufficienti, la concessione degli aiuti avviene in base ad una graduatoria stilata a seguito dell’assegnazione dei seguenti punti alle singole domande:

a) misure di prevenzione per le colture agricole:

1) 1 punto ogni cinque ettari (arrotondati) di terreno agricolo protetto ammesso all’aiuto (max. 5 punti);

2) 1 punto, se il terreno agricolo ammesso all’aiuto è direttamente confinante con un bosco o con zone in cui vige il divieto di caccia;

3) 1 punto per singoli appezzamenti non confinanti con terreni agricoli ammessi all’aiuto in estese zone prative e boschive;

4) 1 punto per terreni agricoli di più richiedenti che sono ammessi all’aiuto e sono situati in estese zone prative e boschive, se queste vengono protette attraverso una misura collettiva;

5) 1 punto per terreni agricoli ammessi all’aiuto, qualora non siano possibili altre misure di prevenzione a un costo più vantaggioso;

6) 1 punto per terreni agricoli ammessi all’aiuto il cui ambiente è caratterizzato dalla forte presenza di fauna selvatica (alta densità di fauna selvatica, vicinanza di quartieri di svernamento, corridoi faunistici);

b) misure di prevenzione per il patrimonio zootecnico:

1) 7 punti in aree con presenza regolare di grandi predatori;

2) 5 punti in aree con ripetuta presenza di grandi predatori;

3) 1 punto per unità di gestione con alpeggio stabile;

4) 1 punto per unità di gestione con impiego di cani da pastore o da protezione;

5) 1 punto per unità di gestione con impiego di recinzioni e/o stazzo notturno;

c) ripristino di frutteti e vigneti e di altre colture agricole pluriennali:

1) 2 punti, se sono presenti adeguate misure di protezione contro i danni da fauna selvatica;

2) 2 punti, se sono state attuate misure a favore della fauna selvatica (elementi di habitat, collegamento di habitat, coltura agricola biologica, rinuncia a misure anti-intrusione della fauna selvatica);

3) 2 punti, se si è rinunciato all’uso di erbicidi;

4) 2 punti, se i terreni agricoli ammessi all’aiuto confinano direttamente con un bosco o con zone in cui vige il divieto di caccia;

5) 2 punti per terreni agricoli ammessi all’aiuto il cui ambiente è caratterizzato dalla forte presenza di fauna selvatica (alta densità di fauna selvatica, vicinanza di quartieri di svernamento, corridoi faunistici);

d) ripristino del patrimonio zootecnico:

1) 5 punti, se le perdite avvengono per effetto di specie non cacciabili ai sensi dell’articolo 4 della legge;

2) 2 punti, se sono state adottate e mantenute a regola d’arte idonee misure di prevenzione;

3) 2 punti, se a causa della posizione e dell'ambiente risulta impraticabile una corretta protezione degli animali;

4) 1 punto, se la forma di allevamento degli animali da reddito danneggiati risulta adeguata alla specie, ad es. per la disponibilità di ampi spazi di movimento oppure di aree foraggere in gran parte naturali.

2. Il punteggio complessivo risulta dalla somma dei punti assegnati per ciascuna condizione riscontrata.

3. Le domande di aiuto accolte e inserite nella graduatoria annuale sono evase fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di punteggio, ha la precedenza il richiedente per il quale era stato previsto un aiuto di importo maggiore.

Art. 9
Controlli

1. Le verifiche dei danni da fauna selvatica da parte del personale incaricato così come le verifiche delle misure di prevenzione previste nel procedimento sostituiscono ogni controllo a campione ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 10
Revoca

1. Se in occasione del sopralluogo eseguito ai fini della verifica finale delle misure il personale incaricato accerta la realizzazione di una misura completamente o parzialmente diversa da quella per la quale è stato concesso l’aiuto, quest’ultimo viene ridotto in proporzione.

2. L’aiuto viene revocato, qualora si accerti che la misura è stata realizzata in modo insufficiente, non garantendo il fine della prevenzione dei danni da fauna selvatica o del ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato.

3. L’aiuto è comunque revocato se è accertata la mancanza dei presupposti per la sua concessione.

4. Qualora l’aiuto sia già stato erogato, le somme da restituire sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione

Art. 11
Clausola di salvaguardia

1. Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.”

Art. 12
Norme transitorie e finali

1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate a partire 1° novembre 2019 e non ancora evase.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dai presenti criteri, trova applicazione la vigente normativa in materia.

 

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