1. La domanda di aiuto va presentata presso l’Ufficio Caccia e pesca della Ripartizione provinciale Foreste.
2. La domanda va redatta sul modulo predisposto dall’Ufficio provinciale Caccia e pesca o secondo il relativo modello. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata nel modulo, tra cui la dichiarazione de-minimis.
3. In caso di interventi realizzati nell’arco di due anni, il richiedente deve indicare la data di inizio dei lavori e allegare alla domanda un cronoprogramma delle attività.
4. Per l’accettazione delle domande vale quanto segue:
a) le domande per misure di prevenzione si accettano dal 1° gennaio al 31 maggio di ogni anno;
b) le domande per il ripristino di frutteti o vigneti oppure di altre colture agricole pluriennali si accettano durante tutto l’anno e devono essere presentate immediatamente dopo la scoperta del danno e comunque prima di apportare modifiche all’impianto danneggiato;
c) le domande per il ripristino del patrimonio zootecnico si accettano durante tutto l’anno. I danni causati da piccoli predatori devono essere denunciati immediatamente dopo la scoperta del danno e attestati da un/una agente forestale nel modulo di domanda integralmente compilato prima della presentazione all’Ufficio provinciale Caccia e pesca. Le domande per perdite di pollame possono riferirsi esclusivamente ad eventi dannosi che si sono verificati al massimo nell’arco di un mese.
5. Le domande per il ripristino presentate dopo il 1° novembre dell’anno di riferimento vengono considerate l’anno successivo.
6. Tutte le domande devono essere presentate in ogni caso prima dell’inizio della realizzazione delle misure di prevenzione o ripristino.