1. L’Ufficio provinciale Caccia e pesca è competente per l’istruttoria delle domande. In caso di domanda incompleta, il Direttore/la Direttrice d’ufficio sollecita per iscritto la comunicazione dei dati e la presentazione dei documenti mancanti, assegnando a tal fine un termine non superiore a 30 giorni.
2. Accertata la regolarità e la completezza della domanda, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Caccia e pesca incarica il personale degli uffici provinciali territorialmente competenti di eseguire, ove necessario, un sopralluogo e di stendere il relativo verbale di accertamento.
3. Il richiedente deve consentire agli incaricati dell’accertamento il libero accesso ai fondi e alla documentazione riguardante l’aiuto richiesto.
4. Gli aiuti sono concessi in base all’esame oggettivo delle domande, alla graduatoria stilata secondo i criteri per l’attribuzione di punti di priorità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tal fine.
5. Il Direttore/La Direttrice dell'Ufficio provinciale Caccia e pesca notifica al richiedente, l’esito dell’istruttoria (accoglimento o rigetto della domanda).
6. L'erogazione degli aiuti per misure di prevenzione nonché degli aiuti per misure di ripristino rendicontate tramite pagamenti documentati avviene previa presentazione della richiesta di liquidazione e dopo la verifica finale della misura realizzata da parte di un funzionario/una funzionaria dell'Ufficio provinciale Caccia e pesca. Le spese devono essere rendicontate entro i seguenti termini:
a) entro il 31 ottobre dell’anno successivo al provvedimento di concessione, in caso di interventi realizzati nell’anno di presentazione della domanda;
b) entro il 31 ottobre dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma, in caso di interventi realizzati nell’arco di due anni.