1. All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
2. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera):
a) devono essere scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
b) dev’essere assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
c) dev’essere mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
d) devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.
3. Al centro di raccolta devono essere rimossi giornalmente quei rifiuti che si dovessero trovare all’esterno delle aree di stoccaggio dedicate o all’esterno del centro.
4. I centri di raccolta sono esonerati dalla registrazione dei rifiuti urbani in entrata; la registrazione dei rifiuti urbani deve essere effettuata solo all’atto dell’uscita degli stessi.
5. I dati relativi ai rifiuti in ingresso/uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, all’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima.