1. La realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta sono eseguiti in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia. Il comune territorialmente competente trasmette il relativo progetto all’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima per l’approvazione da parte della stessa, ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, del decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23, e della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.
2. I centri di raccolta sono allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui alle presenti linee guida.
3. L’esercizio dei centri di raccolta è autorizzato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23.
4. L’eventuale scarico di acque reflue e/o meteoriche è autorizzato ai sensi della legge provinciale n. 8/2002, e successive modifiche.