1. Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:
a) un’area di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori e/o box, platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili per autovetture ed idonee pedane posizionate tra i cassoni scarrabili per garantire possibilmente il riempimento omogeneo del cassone;
b) un deposito per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi realizzato in fabbricato (muratura), protetto mediante copertura fissa dagli agenti atmosferici, attrezzato all’interno con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna. Ad ogni modo vanno rispettate le prescrizioni in materia di tutela delle acque di cui alla legge provinciale n. 8/2002, e successive modifiche.
2. L’area ed il deposito di cui al comma 1 devono essere chiaramente identificati e muniti di esplicita cartellonistica.