1. I centri di raccolta che sono operanti sulla base di disposizioni provinciali continuano ad operare e si conformano alle presenti linee guida secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dalle presenti linee guida, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione.
2. Entro un anno dalla data di approvazione delle presenti linee guida, il comune territorialmente competente deve presentare all’Ufficio provinciale Gestione rifiuti un piano di adeguamento del centro. Con il provvedimento di approvazione del piano è fissato il termine finale per l’ultimazione dei lavori di adeguamento.