1. I Comuni mettono a disposizione posti-bambino nelle diverse tipologie di servizi disciplinate al capo IV della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche.
2. I Comuni possono mettere a disposizione i servizi socio-educativi per la prima infanzia presenti sul proprio territorio o avvalersi di servizi di altri Comuni della provincia di Bolzano o di Comuni fuori provincia.
3. Il Comune può avvalersi di posti-bambino nelle microstrutture aziendali di cui all’articolo 16 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, nei limiti dei vigenti criteri per la concessione dei contributi per microstrutture aziendali e l’acquisto di posti-bambino presso servizi analoghi. Viceversa, nelle microstrutture comunali alcuni posti-bambino possono essere assegnati a bambini per i quali il datore di lavoro di uno dei genitori contribuisca finanziariamente al costo del servizio di assistenza all’infanzia, a condizione che non vi siano liste di attesa presso il Comune gestore o presso altri Comuni.
4. Il numero dei posti-bambino deve essere adeguato al fabbisogno concreto, che il Comune deve rilevare e soddisfare in maniera ottimale. Deve essere garantito un posto di assistenza per almeno il 15 per cento dei bambini in età 0-3 anni residenti nel territorio comunale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo. Il Comune di residenza o di stabile dimora del bambino/della bambina partecipa ai costi sostenuti dalle famiglie che usufruiscono di servizi presso altri Comuni della provincia di Bolzano, come stabilito all’articolo 7. L’ampliamento del numero di posti-bambino avviene in ogni caso tenendo conto dell’effettivo fabbisogno della popolazione e della necessità di creare posti-bambino per almeno il 33 per cento dei bambini presenti sul territorio, in linea con gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo in occasione del convegno di Barcellona del 2002, poi ribaditi nella Strategia di Lisbona e successivamente nella Strategia Europa 2020.
5. Ogni posto-bambino corrisponde convenzionalmente a 1.200 ore annue di assistenza.
6. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 4, si considerano i bambini e le bambine che usufruiscono di una delle forme di assistenza di cui al capo IV della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, con il cofinanziamento di Provincia, Comuni e utenti ai sensi dell’articolo 7 dei presenti criteri e dei criteri relativi agli asili nido.
7. Al Comune che, in mancanza di adeguate motivazioni, non è in grado di raggiungere l’obiettivo di cui al comma 4, si applica, nel primo esercizio finanziario utile, una detrazione dai trasferimenti correnti a titolo di finanza locale pari a un importo calcolato in proporzione all’offerta mancante. L’ammontare della detrazione è pari al 20 per cento dell’importo determinato moltiplicando le ore di assistenza mancanti al raggiungimento del 15 per cento di cui al comma 4 per il costo orario standard del servizio previsto all’articolo 8, comma 1, lettera a), per le microstrutture con più di dieci posti. Gli importi dedotti verranno riutilizzati per il finanziamento dei servizi per la prima infanzia.