1. Il contributo erogato dalla Provincia ai Comuni e agli enti gestori dei servizi di assistenza domiciliare all’infanzia viene concesso su base oraria per le ore di assistenza fatturate agli utenti in base al sistema tariffario di cui all’articolo 9, comma 5. Il contributo provinciale non spetta invece per le ore da non fatturare agli utenti e per quelle totalmente a carico della famiglia.
2. Agli utenti con un contratto di assistenza inferiore alle 12 ore settimanali sono fatturate minimo di 12 ore settimanali alla tariffa dovuta in base al sistema tariffario, fatti salvi i giorni di assenza per ferie concordati. Vengono fatturate invece solo le ore di assistenza effettivamente usufruite se il bambino/la bambina non frequenta, per cause non dipendenti dalla famiglia, le 12 ore minime settimanali (ad esempio per festività, chiusura della microstruttura, malattia o ferie dell’assistente domiciliare all’infanzia, inizio o fine servizio non coincidenti con il primo o l’ultimo giorno della settimana). Per i minori da assistere con disabilità certificata vengono fatturate solo le ore di assistenza effettivamente usufruite.
3. L’ammontare del contributo provinciale erogato ai Comuni per le microstrutture viene calcolato moltiplicando la quota oraria fissa a carico della Provincia per il numero di ore di servizio ammesse a finanziamento per l’anno di riferimento, con l’aggiunta della quota di compartecipazione tariffaria a carico della Provincia stimata sulla base delle domande di contributo.
4. L’ammontare del contributo provinciale agli enti gestori del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia viene calcolato moltiplicando la quota oraria fissa a carico della Provincia e dei Comuni per il numero di ore di servizio ammesse a finanziamento per l’anno di riferimento, con l’aggiunta della quota di compartecipazione tariffaria a carico della Provincia stimata sulla base delle domande di contributo. La Provincia anticipa agli enti gestori la quota fissa a carico dei Comuni, che verrà recuperata dai trasferimenti correnti a titolo di finanza locale nel primo esercizio finanziario utile in seguito alle rendicontazioni degli enti gestori.