1. I costi dei servizi sono espressi in costi orari convenzionali e sono differenziati per tipologia di servizio. Il costo orario convenzionale ammesso a contributo provinciale ammonta a:
a) massimo euro 13,30, imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusa, per le microstrutture con capacità superiore a 10 posti;
b) massimo euro 15,30, IVA esclusa, per le microstrutture fino a 10 posti e per le nuove microstrutture nell’anno di apertura e nel successivo anno solare;
c) massimo euro 10,20, eventuale IVA inclusa, per il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia;
d) massimo euro 13,30, IVA esclusa, per le microstrutture aziendali; il prezzo applicato ai Comuni non può superare il prezzo più alto applicato alle aziende nella stessa microstruttura.
2. Il costo orario convenzionale include tutte le spese per la gestione del servizio. Le spese per investimenti, per manutenzione straordinaria e i costi amministrativi dei Comuni non concorrono a determinare il costo orario convenzionale.
3. Per le microstrutture il costo orario può contenere anche eventuali costi a carico del Comune o dell’ente gestore per gli affitti dei locali, qualora l’affidamento preveda la messa a disposizione dei locali da parte dell’ente gestore, o per servizi erogati dal Comune stesso. Tali costi possono essere imputati - in parte o per intero - agli enti gestori; non possono però superare, nel quadro degli importi orari di cui al comma 1, l’importo di 1,00 euro.
4. I costi per i pasti delle operatrici e degli operatori addetti all’assistenza dei bambini concorrono a determinare il costo orario convenzionale e pertanto non sono a carico del personale addetto all’assistenza.
5. Per le procedure di affidamento per i servizi di cui al comma 3 il contributo provinciale di cui all’articolo 10 può essere concesso solamente qualora i Comuni prevedano come prezzo base per la procedura di affidamento un importo che corrisponde almeno ai costi orari convenzionali come disciplinati dal presente articolo.
6. Il contributo provinciale di cui al comma 10 può inoltre essere concesso solamente qualora le procedure di affidamento prevedano che gli enti gestori del servizio debbano garantire un livello retributivo che sia almeno pari a quello previsto dal contratto collettivo che trova prevalente applicazione a livello provinciale per i servizi di cui al comma 3. Questo contratto collettivo viene accertato dall’Agenzia per la famiglia e comunicato ai Comuni. I contratti tra Comuni ed enti gestori devono inoltre prevedere obbligatoriamente la possibilità di revisione del corrispettivo previsto nel caso di modifiche normative, di variazioni del contratto collettivo di riferimento o di altri eventi di carattere straordinario.
7. Le microstrutture vengono accreditate per la loro capacità ricettiva massima. Il servizio viene affidato per la gestione della capacità ricettiva massima. Il costo orario convenzionale maggiorato per le microstrutture fino a 10 posti trova applicazione solamente nel caso in cui la capacità ricettiva massima sia di 10 posti.
8. Il finanziamento dei costi aggiuntivi per il personale addetto all’assistenza di bambini con disabilità è disciplinato con appositi criteri.