1. Le domande di contributo e le domande per la concessione di un anticipo devono essere presentate all’Agenzia per la famiglia, utilizzando gli appositi moduli, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo e devono riferirsi all’anno solare. Per le domande relative all’anticipo il termine è da considerarsi perentorio.
2. La domanda di contributo deve contenere le ore di servizio previste, il relativo costo orario e le entrate stimate, derivanti dalla compartecipazione tariffaria a carico degli utenti dei servizi, e deve tenere conto della programmazione dei servizi di cui all’articolo 18, comma 1, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8.
3. La domanda di contributo per il servizio di microstruttura viene presentata all’Agenzia per la famiglia unicamente dal Comune gestore della microstruttura, indipendentemente dai comuni di provenienza dei bambini assistiti. Il Comune gestore provvederà in seguito a regolare i rapporti economici con gli altri Comuni di provenienza dei bambini frequentanti il servizio di microstruttura, chiedendo il rimborso della compartecipazione concordata a loro carico. Nella domanda di contributo i Comuni gestori di microstrutture devono indicare anche le ore di servizio eventualmente acquistate in microstrutture aziendali. I Comuni che, non disponendo di una propria microstruttura, acquistano ore di assistenza in una microstruttura aziendale, presentano un’apposita domanda di contributo.
4. In presenza di residua disponibilità finanziaria, potranno essere accettate nuove domande o domande di contributo integrativo per ore aggiuntive di assistenza. Le nuove domande vanno presentate entro il termine perentorio del 30 settembre dell’anno di riferimento e verranno trattate in ordine cronologico di entrata. La domanda di contributo integrativo per ore aggiuntive deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno di riferimento e deve essere corredata da un report delle ore erogate e delle entrate fino alla fine del mese precedente a quello di presentazione. Eventuali domande correttive di contributo vengono accettate soltanto fino all’emanazione del decreto di concessione.
5. In caso di domande irregolari o incomplete, il/la responsabile del procedimento assegna agli interessati, a pena di decadenza, un termine congruo dal ricevimento della richiesta per regolarizzare o integrare la domanda.
6. I termini per la conclusione del procedimento amministrativo decorrono dal termine di presentazione delle domande indicato al comma 1 o al comma 4. Per le domande di contributo di cui al comma 1 presentate dopo il 15 dicembre, il termine per la conclusione del procedimento amministrativo decorre dalla data di presentazione della domanda. Tali termini sono sospesi per l’acquisizione di informazioni o documenti mancanti.