1. La compartecipazione tariffaria degli utenti dei servizi viene calcolata ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. La tariffa oraria a carico degli utenti è onnicomprensiva e include pasti, pannolini e prodotti igienici. Ai costi derivanti da esigenze o richieste particolari avanzate dai genitori devono provvedere le famiglie stesse.
2. La compartecipazione tariffaria degli utenti, di cui al comma 1, prevede una tariffa oraria minima di euro 0,90 e una tariffa oraria massima di euro 3,65, IVA inclusa.
3. Le tariffe orarie minime e massime possono essere aggiornate dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni.
4. Il sistema tariffario di cui al comma 2 trova applicazione per una frequenza massima di 1.920 ore annue a bambino/bambina oppure per un numero di ore proporzionalmente ridotto a fronte di una minore durata del contratto di assistenza. Se le ore di assistenza superano invece il limite massimo stabilito dal sistema tariffario, il costo delle ore eccedenti è totalmente a carico degli utenti.
5. Agli utenti vengono fatturate, in base al sistema tariffario, le ore previste dal contratto di assistenza, tenuto conto del limite massimo di cui al comma 4 e delle eventuali assenze per ferie o malattia di cui ai commi 6 e 7.
6. Se il bambino/la bambina frequenta il servizio per tutto l’anno, non viene fatturato un periodo di assenza per ferie di quattro settimane; in caso di frequenza inferiore all’anno, non viene fatturato un periodo ridotto in proporzione. Il periodo di ferie si aggiunge ai giorni di chiusura della struttura per altri motivi o di ferie del/della assistente domiciliare all’infanzia. È facoltà delle parti contrattuali aumentare il periodo di assenza per ferie, concordando contestualmente il contributo ai costi a carico degli utenti durante il prolungamento del periodo delle ferie risp. il contributo ai costi a carico degli utenti in caso di sforamento del periodo di ferie. Il contributo ai costi a carico degli utenti non può in nessun caso superare il costo orario pattuito contrattualmente per la microstruttura risp. il costo orario convenzionale per il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia. Tutti i periodi di assenza per ferie non vengono cofinanziati dagli enti pubblici.
7. In caso di malattia del bambino/della bambina i giorni di assenza vengono fatturati agli utenti in base alla tariffa dovuta, a condizione che entro il primo giorno di assenza la famiglia informi l’ente gestore della malattia e della sua durata presunta, e che al momento del reingresso presenti il certificato medico, privo della diagnosi, che attesti la durata della malattia. In mancanza del certificato medico sarà addebitato alla famiglia l’intero costo orario del servizio per i giorni di assenza ingiustificata a partire dal quarto giorno. Vengono considerati in tal caso i giorni di frequenza previsti dal contratto, esclusi i fine settimana, le festività ed eventuali altri giorni in cui il servizio non viene erogato. Per assenze per malattia di durata superiore a quattro settimane, la famiglia ha la facoltà di rescindere dal contratto con diritto di precedenza per la riammissione in struttura dopo la guarigione del bambino/della bambina.
8. Se la famiglia rifiuta, senza fornire adeguate motivazioni, un posto-bambino rispondente alle proprie esigenze nel comune in cui il bambino/la bambina risiede o ha stabile dimora, e ricorre al servizio di assistenza di un altro Comune, la tariffa oraria a suo carico può essere aumentata di 1,00 euro, IVA inclusa. In questo caso si riduce di pari misura la quota di competenza del Comune in cui il bambino/la bambina risiede o ha stabile dimora.
9. È facoltà dell’ente gestore esonerare la famiglia dal pagamento della tariffa dovuta per andare incontro ad esigenze particolari della famiglia stessa (ad esempio malattia di familiari residenti fuori provincia, impossibilità di rispettare i termini di preavviso in caso di disdetta). Queste ore non vengono cofinanziate dall’ente pubblico.