(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in 651.140,00 euro, a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.