(1) Dopo il comma 14 dell’articolo 32 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“15. Alle istituzioni private ai sensi della presente legge sono assimilate le imprese che esercitano un’attività nell’ambito dell’agricoltura sociale. Tali imprese possono essere riconosciute e finanziate quali operatori dei servizi sociali e socio-sanitari.”