(1) La Ripartizione provinciale Agricoltura è l’autorità competente a vigilare sull’osservanza delle disposizioni della presente legge.
(2) Fatte salve le specifiche sanzioni amministrative in materia, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
(3) Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste al comma 2, in caso di perdita dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività, l’autorità competente dispone il divieto di prosecuzione dell’attività di agricoltura sociale.