(1) Sono riconosciuti come operatori dell’agricoltura sociale gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, che esercitano le attività di cui all’articolo 4 e sono iscritti nell’Elenco provinciale di cui all’articolo 2.
(2) Per essere riconosciute come operatori dell’agricoltura sociale, le cooperative sociali di cui alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e successive modifiche, e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono iscriversi nell’Elenco provinciale di cui all’articolo 2, purché rispettino i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141.
(3) Nell’Elenco provinciale di cui all’articolo 2 possono essere iscritte anche le cooperative sociali di cui alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e successive modifiche, i cui soci siano in maggioranza coltivatori diretti, mezzadri, coloni e loro collaboratori familiari, iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
(4) L’uso della denominazione "operatore dell’agricoltura sociale” e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente a quelle imprese agricole e cooperative sociali che esercitano l’attività ai sensi della presente legge.