(1) Con regolamento di esecuzione sono determinate le modalità per l’accesso degli operatori dell’agricoltura sociale alle singole attività e sono disciplinate le forme di collaborazione con gli enti e i servizi pubblici competenti; gli accreditamenti previsti restano validi.
(2) Inoltre, sentita la Consulta provinciale per l’agricoltura sociale, con regolamento di esecuzione è determinata la formazione richiesta per l’esercizio delle attività di agricoltura sociale, tenuto conto del tipo di attività da svolgere, delle figure professionali presenti nonché delle offerte formative esistenti.
(3) La formazione può essere comprovata anche da collaboratori familiari che svolgono effettivamente le attività di cui all’articolo 4.