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t) Legge provinciale 22 giugno 2018, n. 81)
Agricoltura sociale

1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 22 giugno 2018, n. 8.

Art. 1 (Finalità)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano sostiene e rafforza la struttura sociale del territorio rurale e promuove, quindi, l’agricoltura sociale, volta a favorire lo sviluppo socio-economico e la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, nonché la multifunzionalità e la diversificazione dell’agricoltura, in conformità con i programmi di sviluppo rurale dell’Unione europea.

(2) L’agricoltura sociale è da intendersi come supporto e integrazione dell’offerta di assistenza da parte della Provincia e come intervento di prevenzione o promozione della salute delle persone mediante l’impiego degli animali, delle piante e della natura allo scopo di sostenerne o migliorarne il benessere sociale, fisico, psichico e/o pedagogico.

Art. 2 (Elenco provinciale degli operatori dell’agricoltura sociale)

(1) È istituito l’Elenco provinciale degli operatori dell’agricoltura sociale che esercitano le attività di cui all’articolo 4.

(2) Con regolamento di esecuzione sono disciplinati il contenuto e la gestione dell’Elenco provinciale.

Art. 3 (Riconoscimento degli operatori dell’agricoltura sociale)

(1) Sono riconosciuti come operatori dell’agricoltura sociale gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, che esercitano le attività di cui all’articolo 4 e sono iscritti nell’Elenco provinciale di cui all’articolo 2.

(2) Per essere riconosciute come operatori dell’agricoltura sociale, le cooperative sociali di cui alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e successive modifiche, e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono iscriversi nell’Elenco provinciale di cui all’articolo 2, purché rispettino i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141.

(3) Nell’Elenco provinciale di cui all’articolo 2 possono essere iscritte anche le cooperative sociali di cui alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e successive modifiche, i cui soci siano in maggioranza coltivatori diretti, mezzadri, coloni e loro collaboratori familiari, iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

(4) L’uso della denominazione "operatore dell’agricoltura sociale” e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente a quelle imprese agricole e cooperative sociali che esercitano l’attività ai sensi della presente legge.

Art. 4 (Attività di agricoltura sociale)

(1) Nell’Elenco provinciale di cui all’articolo 2 sono iscritti gli operatori dell’agricoltura sociale di cui all’articolo 3, che svolgono le seguenti attività:

  1. inserimento socio-lavorativo di:
    1. lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
    2. persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
  2. prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali e per le scuole mediante l’utilizzazione delle risorse dell’azienda agricola che svolge l’attività, per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di orientamento, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; tra tali attività rientrano le offerte di formazione, di assistenza e di sostegno per gestire la vita quotidiana, anche con animali e piante, di servizi di assistenza, di vitto, come servizi di tavola calda per anziani, pasti a domicilio e simili, e di alloggio per persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;
  3. prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l’ausilio di animali e piante;
  4. progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello provinciale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno per bambini e persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

(2) Ai fini dell’inserimento socio-lavorativo di cui al comma 1, lettera a), trovano applicazione anche le disposizioni della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.

Art. 5 (Requisiti soggettivi e oggettivi)

(1) Con regolamento di esecuzione sono determinate le modalità per l’accesso degli operatori dell’agricoltura sociale alle singole attività e sono disciplinate le forme di collaborazione con gli enti e i servizi pubblici competenti; gli accreditamenti previsti restano validi.

(2) Inoltre, sentita la Consulta provinciale per l’agricoltura sociale, con regolamento di esecuzione è determinata la formazione richiesta per l’esercizio delle attività di agricoltura sociale, tenuto conto del tipo di attività da svolgere, delle figure professionali presenti nonché delle offerte formative esistenti.

(3) La formazione può essere comprovata anche da collaboratori familiari che svolgono effettivamente le attività di cui all’articolo 4.

Art. 6 (Disposizioni urbanistiche e in materia di igiene e sanità per i locali)

(1) Alle attività di cui all’articolo 4 possono essere destinati fabbricati o porzioni di fabbricati rurali. Ai fini dell’esercizio dell’attività di agricoltura sociale è altresì ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli.

(2) I fabbricati o le porzioni di fabbricati di cui al comma 1 mantengono il riconoscimento della ruralità di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141.

(3) Per il calcolo dell’imposta municipale immobiliare (IMI) ai sensi della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, si applica l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali prevista dall’articolo 9, comma 5, della medesima legge provinciale.

(4) I fabbricati o le porzioni di fabbricati di cui al comma 1 mantengono la loro destinazione ai fini dell’applicazione degli oneri e di altri tributi.

(5) Per quanto riguarda i requisiti dei locali dell’azienda agricola, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al punto 6 dell’allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche.

(6) Se le attività prevedono la lavorazione, preparazione, somministrazione e vendita di pasti e alimenti, devono essere rispettate le specifiche disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità per i locali. Per la lavorazione e preparazione può essere utilizzata anche la cucina del maso.

Art. 7 (Inizio attività)

(1) A seconda del tipo di attività svolta, prima dell’avvio dell’attività deve essere effettuata, ai sensi delle norme vigenti, una dichiarazione di inizio attività o una segnalazione certificata di inizio attività o effettuato un accreditamento da parte delle autorità competenti.

(2) L’iscrizione nell’Elenco provinciale avviene successivamente alla dichiarazione, segnalazione o all’accreditamento di cui al comma 1. L’iscrizione è provvisoria finché non sono conclusi i procedimenti di dichiarazione, segnalazione o accreditamento di cui al comma 1.

Art. 8 (Misure di sostegno)

(1) La Provincia assicura sufficienti risorse e misure di sostegno per promuovere lo sviluppo dell’agricoltura sociale, tenendo conto delle modifiche del fabbisogno riferito alle singole prestazioni.

(2) Le misure di sostegno possono comprendere:

  1. l’incentivazione di investimenti e di interventi per l’adeguamento e l’arredamento di edifici e strutture per imprese agricole;
  2. la partecipazione ai costi delle rette e delle tariffe orarie dei servizi assistenziali nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legislazione provinciale in materia di politiche sociali e sanità;
  3. contributi per corsi di formazione e aggiornamento, per misure di sensibilizzazione, per studi e indagini, manifestazioni, convegni, materiale divulgativo e altre iniziative per enti e organizzazioni nel settore agricolo;
  4. progetti e iniziative rispondenti alle finalità della presente legge.

(3) Le misure di sostegno sono destinate preferibilmente alle aziende che operano in collaborazione con le strutture sociosanitarie pubbliche.

Art. 9 (Consulta provinciale per l’agricoltura sociale) 

(1) Presso la Ripartizione provinciale Agricoltura è istituita la Consulta provinciale per l’agricoltura sociale. La Consulta:

  1. elabora proposte per la formazione e l’aggiornamento degli operatori dell’agricoltura sociale;
  2. presenta proposte per lo sviluppo dell’agricoltura sociale in Alto Adige.

(2) La Consulta è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. La Consulta è composta da:

  1. l’assessore/l’assessora provinciale competente per l’agricoltura sociale o una persona da lui/lei delegata, in qualità di presidente;
  2. quattro funzionari dei settori lavoro, sanità e politiche sociali, nonché formazione professionale tedesca con particolare riguardo per agricoltura ed economia domestica;
  3. due rappresentanti dei centri di ricerca e formazione che si occupano di agricoltura sociale;
  4. due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  5. una/un rappresentante delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale, che riuniscono le organizzazioni di volontariato e i gruppi di auto mutuo aiuto.

(3) Per ciascun membro della Consulta di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2 è nominato un membro supplente.

(4) La Consulta è convocata dal/dalla presidente. Funge da segretario/segretaria un funzionario/una funzionaria della Ripartizione provinciale Agricoltura.

(5) Qualora vi siano da trattare argomenti che richiedono la presenza di esperti o di rappresentanti degli interessi, il presidente della Consulta può chiamare a partecipare alla seduta della Consulta provinciale esperti in materia o rappresentanti delle associazioni di rappresentanza di interessi.

Art. 10 (Vigilanza e sanzioni)

(1) La Ripartizione provinciale Agricoltura è l’autorità competente a vigilare sull’osservanza delle disposizioni della presente legge.

(2) Fatte salve le specifiche sanzioni amministrative in materia, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

  1. chiunque utilizza la denominazione "operatore dell’agricoltura sociale” e i termini attributivi, oppure esercita attività di agricoltura sociale senza essere iscritto nell’Elenco di cui all’articolo 2, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00; inoltre è disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di agricoltura sociale;
  2. chiunque esercita attività di agricoltura sociale in difformità dall’attività per la quale è iscritto nell’Elenco, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 400,00 euro.

(3) Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste al comma 2, in caso di perdita dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività, l’autorità competente dispone il divieto di prosecuzione dell’attività di agricoltura sociale.

Art. 11 (Disposizioni transitorie)

(1) Le imprese agricole che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, esercitano attività di agricoltura sociale da più di due anni, devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro due anni dall’entrata in vigore della stessa e iscriversi nell’Elenco di cui all’articolo 2.

(2) Allo scopo di garantire l’introduzione e lo sviluppo dell’agricoltura sociale, la Provincia assume il coordinamento necessario ai fini dell’attuazione delle singole attività nel quadro della vigente normativa fiscale e finanziaria.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano“)

(1) Dopo il comma 14 dell’articolo 32 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“15. Alle istituzioni private ai sensi della presente legge sono assimilate le imprese che esercitano un’attività nell’ambito dell’agricoltura sociale. Tali imprese possono essere riconosciute e finanziate quali operatori dei servizi sociali e socio-sanitari.”

Art. 13 (Norme finanziarie)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in 651.140,00 euro, a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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