(1) Presso la Ripartizione provinciale Agricoltura è istituita la Consulta provinciale per l’agricoltura sociale. La Consulta:
(2) La Consulta è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. La Consulta è composta da:
(3) Per ciascun membro della Consulta di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2 è nominato un membro supplente.
(4) La Consulta è convocata dal/dalla presidente. Funge da segretario/segretaria un funzionario/una funzionaria della Ripartizione provinciale Agricoltura.
(5) Qualora vi siano da trattare argomenti che richiedono la presenza di esperti o di rappresentanti degli interessi, il presidente della Consulta può chiamare a partecipare alla seduta della Consulta provinciale esperti in materia o rappresentanti delle associazioni di rappresentanza di interessi.