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g) Accordo 19 luglio 2017, n. 01)
Modifiche ed integrazioni all’Accordo Integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 14 luglio 2015 - Testo integrato

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 2 al B.U. 2 agosto 2017, n. 31.

Art. 7 (Graduatoria provinciale)

(1)  In deroga alla disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 15 dell’ACN, l’Assessorato alla Sanità sulla base delle domande pervenute formula, per il conferimento degli incarichi, una graduatoria unica provinciale annuale suddivisa in quattro aree, una per ciascuna delle attività di cui all’articolo 13 dell’ACN e specificamente relative a:

  • 1. Assistenza primaria;
  • 2. Continuità assistenziale;
  • 3. Medicina dei servizi territoriali;
  • 4. Emergenza sanitaria territoriale.

(2)  Per la grave carenza di medici convenzionati per la medicina generale in tutto il territorio provinciale eccezionalmente si apre in via straordinaria un secondo termine per la presentazione delle domande per l’inserimento in graduatoria provinciale unica, ai sensi dell’articolo 15 dell’ACN, a valere per l’anno 2018. Il periodo utile per la presentazione delle domande sarà dal 15 agosto 2017 al 15 settembre 2017; i requisiti previsti dalla legge, dal ACN e dal AIP per l’ammissione in graduatoria devono sussistere al 31 luglio 2017. Tale graduatoria straordinaria definitiva sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre 2017.

(3)  Per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale rilevati secondo le procedure di cui all'ACN, si riserva:

  1. una percentuale dell'ottanta per cento a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2, del d. lgs. n. 256/91 e delle norme corrispondenti di cui al d. lgs. n. 368/99 e di cui al d.lgs. n. 277/2003 o dalla legge provinciale 15.11.2002, n.14 e successive modifiche ed integrazioni;
  2. una percentuale del venti per cento a favore dei medici in possesso di titolo equipollente ai sensi dei d.lgs. n. 256/1991, n. 368/1999 e n. 277/2003.

(4)  Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme nazionali nella copertura degli incarichi vacanti di medicina generale, al fine di poter continuare a garantire l’assistenza sanitaria alla popolazione, l'Azienda Sanitaria può conferire incarichi a tempo determinato della durata fino ad un anno, rinnovabili una sola volta fino ad altri dodici mesi, ove i medici in possesso dei titoli non fossero in numero sufficiente a coprire i posti vacanti derivanti dall'applicazione del rapporto ottimale.

(5)  Per fare fronte a tale evenienza, l’Azienda Sanitaria, sulla base delle domande alla stessa presentata, formula un apposito elenco da utilizzare per il conferimento di incarichi di sostituzione o provvisori di medicina generale in caso di carente disponibilità di medici.

(6)  La graduatoria provinciale unica è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Azienda sanitaria www.sabes.it.

(7)  Al medico con incarico a tempo determinato di cui al comma 4 vengono corrisposte oltre alla quota capitaria di cui all’articolo 59 lettera A, comma 1, anche le quote variabili e le indennità previste degli accordi collettivi vigenti ACN e AIP ove il medico possegga i requisiti e partecipi alle attività previste. 3)

3)
L'art. 7, comma 7, è stato aggiunto  dall'art. 4 dell'Accordo Integrativo 13 dicembre 2019.
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