(1) Con la firma del presente Accordo Integrativo provinciale in Provincia sono attivate le nuove forme organizzative (AFT - Aggregazioni Funzionali Territoriali) così come previsto dal vigente ACN e in applicazione della legge 8 novembre 2012, n. 189, articolo 1, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, articolo 4/sexies e s.m.i. e della delibera della Giunta provinciale n. 171 del 10.02.2015 ottemperando ai seguenti criteri generali:
(2) I medici operano obbligatoriamente all’interno delle nuove forme organizzative AFT e aderiscono obbligatoriamente al sistema informativo (rete informatica e flussi informativi) della provincia e/o al sistema informativo nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 59/bis e 59/ter dell’ACN 2010, quali condizioni irrinunciabili per l’accesso e il mantenimento della convenzione.