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g) Accordo 19 luglio 2017, n. 01)
Modifiche ed integrazioni all’Accordo Integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 14 luglio 2015 - Testo integrato

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 2 al B.U. 2 agosto 2017, n. 31.

Art. 11 (Trattamento economico)

(1)  Ai sensi del vigente ACN, il trattamento economico dei medici convenzionati per l’assistenza primaria, secondo quanto previsto dall’Art. 8, comma 1, lett. d) del d. lgs. n.502/1992 , si articola in:

  • A. quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall’articolo 8 del vigente ACN, negoziata a livello nazionale;
  • B. quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione provinciale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l’indennità di collaborazione informatica, l’indennità di collaboratore di studio medico e l’indennità di personale infermieristico;
  • C. quota per servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazioni, concordata a livello provinciale e/o aziendale comprendente prestazioni aggiuntive, assistenza programmata, assistenza domiciliare programmata, assistenza domiciliare integrata, assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettività, interventi aggiuntivi in dimissione protetta, prestazioni ed attività in ospedali di comunità o strutture alternative al ricovero ospedaliero, prestazioni informatiche escluse quelle di cui agli articoli 59/bis e 59/ter, dell’ACN, possesso ed utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali, ulteriori attività o prestazioni richieste dall’Azienda sanitaria;
  • D. incentivi legati al trasferimento di risorse alla luce del perseguimento del riequilibrio di prestazioni e del riequilibrio ospedale - territorio derivanti da azioni e modalità innovative dei livelli assistenziali per l’assistenza primaria;
  • E. ulteriori incentivi derivanti da fondi europei.

A – Quota capitaria per assistito ponderata

(1)  Ai medici di medicina generale incaricati dei compiti di assistenza primaria dal momento dell’entrata in vigore dell’ACN è corrisposto per ciascun assistito in carico un compenso forfetario annuo di Euro 40,05 (quaranta//05) e l’assegno individuale non riassorbibile, riconosciuto al medico per anzianità di laurea e carico assistenziale, sulla base degli iscritti al 1 gennaio 2005, così come previsto dall’articolo 59, lettera A), comma 2 del vigente ACN.

(2)  A ciascun medico di assistenza primaria che ha assunto e che assume l’incarico convenzionale a tempo indeterminato successivamente al 1 gennaio 2005, spetta per le prime 500 (cinquecento) scelte, una quota capitaria annua aggiuntiva di ingresso, pari a Euro 13,46 (tredici//46) per assistito quale sostegno all’attività.

(3)  Nulla è dovuto a titolo di quota di ingresso per le scelte oltre la cinquecentesima.

(4)  Dall’entrata in vigore del presente accordo è istituito il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari a Euro 3,08 (tre//08) annue per ogni assistito a cui vanno aggiunti gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici, calcolato al 1 gennaio di ogni anno.

(5)  Tale importo viene riconosciuto in ratei mensili ai medici di assistenza primaria a fronte dei seguenti compiti obbligatori:

  1. disponibilità telefonica alla ricezione delle chiamate dei propri assistiti al di fuori della fascia oraria di attività ambulatoriale tramite segreteria telefonica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei giorni prefestivi. Durante l’attività ambulatoriale l’assistito deve telefonare al numero dello studio medico. Tali modalità di contatto devono essere comunicate ai pazienti tramite la Carta dei Servizi esposta negli studi medici. Il medico garantisce un riscontro al bisogno di salute del proprio assistito nel tempo più breve possibile, compatibilmente con l’attività svolta. In ogni caso il medico di assistenza primaria deve ricontattare il proprio paziente entro le ore 19.30;
  2. ricerca tramite portale Tessera Sanitaria e trascrizione dell’eventuale esenzione ticket per motivi di reddito del paziente relativamente alla prescrizione di farmaci e di prestazioni di assistenza specialistica secondo la delibera provinciale n. 762 del 21 maggio 2012;
  3. partecipazione ai Raggruppamenti di Attesa Omogenei (di seguito RAO) per il contenimento dei tempi d’attesa per visite e prestazioni specialistiche, definiti sulla base di un accordo fra medici prescrittori e medici specialistici che eseguono le prestazioni, secondo le procedure stabilite dall’Azienda sanitaria nell’ ambito dei piani provinciali;
  4. partecipazione, per gli aspetti di competenza, all’attuazione del Piano Provinciale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale e dei Piani Provinciali di prevenzione;
  5. consegna all’assistito, su sua richiesta, in caso di cessazione del rapporto convenzionale del medico o in caso di revoca o ricusazione della scelta, di una relazione clinica sintetizzata in base alle informazioni contenute nella scheda sanitaria individuale;

(6)  Per ciascun assistito che abbia compiuto il 75° anno di età, ai sensi dell’ACN vigente, viene corrisposto un compenso aggiuntivo annuo pari a Euro 31,09 (trentuno//09) erogato in rate mensili.

(7)  Per le scelte dei minori di età inferiore a 14 anni in carico al medico di medicina generale viene corrisposto un compenso aggiuntivo di Euro 18,95 (diciotto//95) paziente/anno, erogato in rate mensili.

B - Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione provinciale e/o aziendale.

(1)  A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le quote già destinate ai medici di assistenza primaria per l’incentivazione di

  • a. attività in forme associative
  • b. collaborazione informatica,
  • c. collaboratore di studio,
  • d. personale infermieristico, 

costituiscono il fondo a riparto di cui all’articolo 46 dell’ACN, quantificato sulla base di Euro 4,99 (quattro//99) per assistito/anno.

(2)  Essendo in Provincia di Bolzano le relative percentuali di spesa superiori a quanto previsto dall’articolo 59, lettera B, comma 8 e 9 del vigente ACN, le risorse complessivamente impegnate e i relativi compensi per la medicina in rete, la medicina di gruppo e l’indennità relative al personale di studio continuano ad essere erogate mensilmente secondo le modalità e le percentuali attualmente in godimento, e precisamente

  • a. medicina di gruppo: Euro 7,26 (sette//26) /paziente/anno;
  • b. medicina in rete: Euro 4,87 (quattro//87)/paziente/anno;
  • c. indennità relativa al personale di studio (orario minimo di 10 ore/settimana/medico): euro 2,60 (due//60) /paziente/anno.

(3)  Per migliorare la gestione amministrativa dello studio medico e ridurre i tempi di attesa degli assistiti è interesse della comunità aumentare il numero dei medici che utilizzano un collaboratore/trice di studio professionale assunto/a con le modalità previste dall’articolo 59, lettera B, comma 6 del vigente ACN.

(4)  L’importo annualmente già previsto dall’AIP per tale indennità viene incrementato di Euro 560.000,00 (cinquecentosessantamila//00) /anno comprensivo di contributi previdenziali ed assistenziali.

(5)  Ai medici di medicina generale che già si avvalgono di un/a collaboratore/trice di studio, l’indennità prevista dal comma 2 lettera c viene adeguata all’importo previsto dal vigente ACN, rapportato ai mesi di effettiva iscrizione dei pazienti e con il tetto di 1.575 (millecinquecentosettantacinque) scelte per medico.

(6)  La rimanenza dell’importo stanziato viene riconosciuto, nella misura prevista dall’ACN e con il tetto delle 1575 (millecinquecentosettantacinque) scelte, ai medici che decideranno di avvalersi un/a collaboratore/trice di studio quale supporto alla loro attività e comunque fino all’esaurimento dell’importo annuo stanziato.

(7)  Ai medici di medicina generale che si avvalgono di personale infermieristico assunto secondo il relativo CCNL di categoria oppure fornito da società cooperative o associazioni di servizio, viene riconosciuta, con un tetto dell’otto per cento dei pazienti totali iscritti ai medici di medicina generale della Provincia di Bolzano, l’indennità di Euro 4,00 (quattro//00) prevista ai sensi dell’Articolo 59, lettera B), comma 7 del vigente ACN, rapportato ai mesi di effettiva iscrizione dei pazienti e con il tetto di 1575 (millecinquecentosettantacinque) scelte.

(8)  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, lettera B, comma 11, dall’articolo 26/ter dell’ACN 2005 e dall’articolo 3 dell’ACN 2010, ai medici di assistenza primaria è riconosciuta, con risorse attinte al fondo di cui all’articolo 46 ACN, una indennità di Euro 113,07 (centotredici//07) mensili a fronte della partecipazione al fascicolo sanitario elettronico (FSE), sistema informativo sanitario (SIS) ed e-prescrizione (ePre).

(9)  La fruizione di tale indennità è subordinata alla presentazione dell’autocertificazione di partecipazione rilasciata dal medico di assistenza primaria all’Azienda sanitaria.

(10)  Dall’entrata in vigore del presente accordo è istituito il fondo per il governo clinico (articolo 59, lettera B, comma 15, ACN), pari a Euro 3,08 (tre//08) annue per ogni assistito, di cui il 50 per cento è destinato a progetti obiettivo provinciali da identificarsi in accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative della medicina generale a livello aziendale, al fine di valorizzare l’assistenza sanitaria di base.

(11)  Il restante 50 per cento è destinato a progetti obiettivo aziendali e delle AFT, da identificarsi in accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative della medicina generale, al fine di sviluppare nuove forme assistenziali territoriali.

(12)  Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell’art. 9/ter è riconosciuto un compenso forfetario annuo aggiuntivo per assistito in carico nella misura di Euro 7,26 (sette//26). Il pagamento della quota avverrà a cadenza mensile a partire dal mese successivo alla data di attivazione della medicina di gruppo indicata nel documento trasmesso al Comprensorio Sanitario, se la trasmissione del documento è avvenuta entro il 15 del mese precedente. 6)

(13)  Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di rete ai sensi dell’articolo 9/quater è riconosciuto un compenso forfetario annuo aggiuntivo per assistito in carico nella misura di Euro 4,87 (quattro//87). Il pagamento della quota avverrà a cadenza mensile a partire dal mese successivo dalla data di attivazione della medicina di rete indicata nel documento trasmesso al Comprensorio Sanitario, se la trasmissione avviene entro il 15 del mese precedente. 7)

(14)  I compensi per la medicina di rete e la medicina di gruppo non sono cumulabili. 8)

C - Quota variabile per compensi per servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione

(1)  Vengono mantenuti invariati gli importi previsti ed attualmente erogati per le prestazioni aggiuntive, assistenza domiciliare programmata, assistenza domiciliare integrata di cui all’Allegato A del presente accordo.

(2)  I compensi corrisposti al medico per le prestazioni di assistenza programmata di cui al protocollo allegato G dell’ACN non possono comunque superare il 20 per cento dei compensi mensili.

(3)  Per incentivare l’assistenza domiciliare, il tetto di cui al comma 2 viene sospeso temporaneamente per 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente AIP, con eventuale proroga/ modifica nell’ambito del Comitato provinciale ex articolo 24 dell’ACN.

D – Applicazione Articolo 59 ACN - lettera D – comma 2 e 3

(1)  Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ai sensi dell’articolo 59 - Lettera D, così come modificato dall’articolo 8, comma 1, tabella B dell’ACN 2010, viene riconosciuto ai medici di assistenza primaria un importo di Euro 0,81(zero//81) /paziente/anno, fino a 1.575 scelte, pari a Euro 288.411,00 (duecentoottantottomilaquattrocentoundici//00).

(2)  Per lo svolgimento dell'attività in zone identificate dalla Provincia come disagiatissime sedi, al medico di medicina generale spetta, fino al raggiungimento di 400 iscritti residenti nel comune dichiarato disagiatissime sede un’indennità mensile di Euro 611,86 (seicentoundici//86).

(3)  Al raggiungimento del numero di 400 iscritti residenti nei comuni dichiarati disagiatissime sedi l’indennità di cui al precedente comma verrà erogata a tempo indeterminato nella misura del 40 per cento dell’onorario professionale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera A.

(4)  Requisito per ottenere tale indennità è un congruo orario di apertura nel Comune definito disagiatissima sede, cioè un minimo di un’ora per ogni 100 assistiti, con almeno due accessi a settimana per i comuni fino a 500 residenti e con almeno tre accessi per i comuni con più di 500 residenti.

(5)  L’importo complessivo del compenso accessorio spettante ai sensi dell’articolo 59 lettera D) comma 2 del vigente ACN ai medici di assistenza primaria per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalla Provincia come disagiatissime è stabilito in Euro 57.013,60 (cinquantasettemilatredici//60).

(6)  Ai sensi dell’articolo 59, lettera D, comma 3 dell’ACN, ai medici di assistenza primaria, per la rintracciabilità tramite cellulare durante le fasce orarie al di fuori della normale attività ambulatoriale, è riconosciuta una indennità di Euro 50,00 (cinquanta//00)/mese.

(7)  Tale indennità è erogata previa autocertificazione da parte del medico e la comunicazione del numero di cellulare al rispettivo Comprensorio Sanitario che lo renderà disponibile agli iscritti.

(8)  I compensi accessori di cui ai commi 5, 6 e 7 non possono comunque eccedere l’importo di cui al comma 1.

(9)  Preso atto che per il raggiungimento degli obiettivi di assistenza previsto all’articolo 26/bis comma 6 e 26/ter del vigente ACN in attuazione della legge 8 novembre 2012, n. 189, articolo 1, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 articolo 4/sexies e della delibera GP n. 171 del 10.02.2015, e che per ottemperare al dettato dell’articolo 59-bis, comma 4 (Flusso informativo) e dell’articolo 59/ter (Tessera Sanitaria e Ricetta elettronica) del vigente ACN sono necessari specifici requisiti di qualità tra cui, nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs 196/2003, appositi software e il collegamento in rete tra gli studi dei medici delle AFT, tra questi e la sede di riferimento distrettuale della AFT e della UCCP e con il SAP (Servizio di Accoglienza Provinciale), ai sensi dell’articolo 59 lettera D, comma 3, ai medici di medicina generale viene riconosciuta una indennità mensile di Euro 150,00 (centocinquanta//00) (“valigetta informatica”).

(10)  Il godimento di tale indennità decorre dal mese successivo alla comunicazione al Comprensorio Sanitario di riferimento da parte del Referente dell’AFT dell’effettiva entrata a regime dell’AFT da parte di tutti i medici appartenenti all’AFT stessa, alla successiva verifica da parte del Servizio Medicina di Base e con il primo invio telematico delle informazioni di cui all’articolo 59/bis e al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM 26 marzo 2008 così come definito ai sensi dell’articolo 13/bis, comma 5, previsti dall’articolo 59 del vigente ACN.

(11)  Fino all’attivazione delle AFT, per chi prescrive in forma dematerializzata con promemoria e lo autocertifica, viene corrisposto l’importo di 80,00 (ottanta//00) Euro mensili quale anticipo dei 150,00 (centocinquanta//00) Euro previsti per la “valigetta informatica”, a partire dal 1° agosto 2016.

(12)  Per incentivare la promozione della salute in ambito provinciale e favorire lo sviluppo del volontariato, si riconosce al medico di assistenza primaria, a partire dal 1 giugno 2016, un importo di Euro 1 (uno//00) annuo per paziente iscritto a fronte del rilascio gratuito di:

  • a. dei certificati di idoneità sportiva non agonistica extrascolastica ai giovani fino ai 18 anni;
  • b. dei certificati di idoneità per l’attività di volontariato (Croce Bianca, Croce Rossa, Vigili del Fuoco ecc.) purché non necessitanti di particolari accertamenti bioumorali e/o strumentali utilizzando modulistica che rispetta i criteri previsti dalla normativa vigente.
6)
Il comma 12 dell'art. 11, lettera B, è stato aggiunto dall'art. 5 dell'Accordo Integrativo 13 dicembre 2019.
7)
Il comma 13 dell'art. 11, lettera B, è stato aggiunto dall'art. 5 dell'Accordo Integrativo 13 dicembre 2019.
8)
Il comma 14 dell'art. 11, lettera B, è stato aggiunto dall'art. 5 dell'Accordo Integrativo 13 dicembre 2019.
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