(1) È introdotta una quota aggiuntiva annua alla quota capitaria di Euro 0,20 (zero//20) per ciascun assistito presente nella lista degli iscritti del medico di assistenza primaria affetto da una o più delle patologie croniche di cui al Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329.
(2) L’individuazione dei pazienti cronici per i quali è prevista l’integrazione della quota capitaria viene effettuata dal Comitato provinciale, che identifica inoltre con criteri definiti e condivisi a livello provinciale, i dati epidemiologici da trasmettere nel prospetto informativo all’Azienda Sanitaria e la frequenza di trasmissione.
(3) La mancata collaborazione del medico di assistenza primaria nel fornire quanto previsto all’articolo 3, comma 2, ACN 2010, comporta la sospensione dell’assegnazione della quota di cui al comma 1.
(4) Per ottemperare alle indicazioni della Provincia e al fine di convergere verso un sistema uniforme di trattamenti comuni e condivisi delle patologie croniche su tutto il territorio provinciale, verranno identificate azioni di collaborazione, integrazione e partnership con la Medicina Generale al fine di attuare priorità assistenziali relative al trattamento di patologie a elevato impatto sociale ed economico quali ad es. il paziente fragile e anziano over 75 anni, le cronicità da diabete mellito, scompenso cardiaco, BPCO, il paziente oncologico terminale ecc. tramite percorsi diagnostici terapeutici assistenziali o altri strumenti idonei condivisi, che verranno identificati nell’ambito del Comitato Provinciale ed elaborati da un tavolo tecnico in accordo con le OO.SS. sulla base di linee guida internazionali, studi clinici controllati randomizzati (RCT), dell’EBM e di eventuali progetti assistenziali già esistenti.
(5) Ai medici di assistenza primaria che partecipano al progetto di omogeneizzazione in ambito provinciale dell’assistenza al cronico viene riconosciuta una quota aggiuntiva paziente iscritto/anno quantificata in Euro 2,50 (due//50) rapportata agli effettivi mesi di iscrizione del paziente.
(6) Il medico di assistenza primaria deve autocertificare la propria partecipazione al progetto.
(7) Il godimento della quota aggiuntiva di cui al comma 5 decorre dalla data certa di invio dell’autocertificazione.
(8) La mancata dichiarazione di partecipazione ed il mancato rispetto delle azioni attivate comporta il mancato pagamento della quota aggiuntiva.