(1) Oltre alla medicina di gruppo è prevista la medicina in rete, alla quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9/ter, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i), j), k) e l).
(2) La medicina in rete si caratterizza per:
(3) I compensi relativi alla medicina in rete sono corrisposti nella misura e nei tempi di cui all’articolo 11, lettera B, comma 13. 5)