(1) Con riferimento al comma 1 lettera b) dell’articolo 9 vengono introdotte, all’interno delle AFT e su base volontaria, le associazioni professionali costituiti da soli medici definite medicina di gruppo. Al fine di conseguire un più elevato livello delle prestazioni, i medici di medicina generale possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi:
(2) Ai fini del riconoscimento economico, i medici facenti parte del gruppo devono trasmettere al Comprensorio Sanitario di riferimento ed al referente AFT un documento, da essi firmato, recante le modalità di svolgimento dell’associazionismo medico e la garanzia dei requisiti minimi previsti dal comma 1. Il documento va trasmesso entro 15 giorni dalla data di attivazione della medicina di gruppo.
(3) I compensi relativi alla medicina di gruppo sono corrisposti nella misura di cui all’articolo 11, lettera B, comma 12. 4)