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g) Accordo 19 luglio 2017, n. 01)
Modifiche ed integrazioni all’Accordo Integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 14 luglio 2015 - Testo integrato

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 2 al B.U. 2 agosto 2017, n. 31.

Art. 6 (Massimale di scelte e sue limitazioni)

(1)  Per i medici di assistenza primaria il numero massimo di scelte è pari a 1.500 (millecinquecento) unità.

(2)  Le scelte in deroga a tale massimale, comunque acquisibili, non possono superare il cinque per cento del massimale individuale del medico.

(3)  Preso atto della carenza nella Provincia Autonoma di Bolzano di medici di assistenza primaria in possesso dei requisiti previsti e dovendo comunque garantire la copertura assistenziale ai cittadini iscritti al Sistema Sanitario provinciale (di seguito SSP), i medici che svolgono l’attività assistenziale in ambiti territoriali carenti a seguito di mancata copertura di posti disponibili sulla base dell’ottimale previsto e che all’entrata in vigore del presente Accordo integrativo provinciale (di seguito AIP) hanno una quota individuale superiore alle 1.500 (millecinquecento) scelte, secondo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 39 del vigente ACN e fino alla copertura dei posti carenti, mantengono i pazienti a loro in carico.

(4)  Ai fini della cessazione del diritto alla quota capitaria è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, commi 5, 6, 7, 8 e 12 del vigente ACN.

(5)  Il congruo orario di apertura degli studi medici di cui all’articolo 36, comma 5 ACN per i medici di assistenza primaria con un numero di scelte superiore a 1.575 (millecinquecentosettantacinque), transitoriamente e fino al rientro nel massimale previsto dall’ACN vigente, non può essere inferiore a 17,5 (diciassette e mezza) ore settimanali.

(6)  Una volta coperte le zone carenti, i medici devono rientrare gradualmente nel massimale di cui al comma precedente entro sei mesi dall’inizio dell’attività del nuovo medico convenzionato mediante la sospensione dell’attribuzione di nuove scelte.

(7)  Per le scelte oltre 1.500 (millecinquecento) iscritti ancora in carico dopo i sei mesi, cessa il diritto alla quota capitaria ex articolo 59 dell’ACN.

(8)  Situazioni eccezionali verranno trattate ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del vigente ACN.

(9)  I medici possono autolimitare il proprio massimale con numero di scelte non inferiore a 1.300 (milletrecento). 2)

(10)  Le scelte temporanee, sommate alle scelte ordinarie, non possono concorrere alla assegnazione al singolo medico di un numero di assistiti, complessivamente considerate, superiore alle 1800 (milleottocento) unità.

(11)  Analogamente al medico autolimitato non può essere assegnato un numero di assistiti, complessivamente considerato, superiore del dieci per cento al limite individuale.

(12)  Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c) dell’ACN, sono considerate compatibili con quelle svolte in regime di convenzione le seguenti attività svolte dai medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale in regime libero professionale:

  1. presso le residenze sanitarie assistenziali e presso le case di riposo;
  2. a titolo gratuito a favore di enti e associazioni che esercitino unicamente attività con finalità sociali e senza scopo di lucro;
  3. nell’ambito di iniziative di formazione per il personale sanitario;
  4. quale igienista distrettuale con modalità da definire nell’ambito del Comitato aziendale ex articolo 23 del ACN;
  5. nell’ambito di incarichi di studio, collaborazione e progettazione in materia di assistenza distrettuale conferiti dall’Azienda Sanitaria o dalla Provincia;
  6. per l’assistenza sanitaria ai turisti;
  7. per incarichi temporanei di emergenza sanitaria territoriale.

(13)  L’attività, connessa alla formazione di personale sanitario e relativa all’assistenza sanitaria ai turisti, se svolta da un medico di assistenza primaria non comporta riduzione del massimale di scelte di cui all’articolo 39, comma 4 dell’ACN e se svolta da un medico di continuità assistenziale non concorre alla determinazione del massimale orario di cui all’articolo 65, comma 9, dell’ACN.

(14)  L’impegno orario libero-professionale del medico di assistenza primaria non può determinare una riduzione del massimale di scelte individuale inferiore a 1.300 (milletrecento).

(15)  Le attività svolte da medici di medicina Generale al di fuori del normale orario di attività assistenziale (Assistenza Primaria e/o Continuità Assistenziale nelle forme previste dall’ACN e dal vigente AIP) e in regime libero professionale, non devono arrecare interruzioni, ritardi o disagi nell’attività convenzionale.

2)
L'art. 6, comma 9, è stato così sostituito dall'art. 3 dell'Accordo Integrativo 13 dicembre 2019.
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