(1) Qualora il gestore abbia definito un piano triennale degli investimenti da realizzare per il servizio idrico negli anni “a” “a+1” e “a+2”, può caricare in tariffa una ulteriore componente tariffaria a titolo di fondo nuovi investimenti (FNI) se:
(IPexp – FNIns) / (IN) > 0,5
con
IN = investimenti netti in essere nell’anno “a-2”
IPexp = investimenti lordi attesi previsti nel piano triennale
FNIns = Fondo Nuovi Investimenti per gli anni precedenti ad “a” e non speso.
(2) L’importo del FNI è stimato come segue:
FNIa = 30% x (IP
a
- FNIns)
exp
4)
(3) Il valore del FNI speso nell’anno “a” contribuisce a ridurre le quote di ammortamento dei beni finanziati dal FNI stesso computate in tariffa a partire dall’anno “a+2”, come specificato al comma 4 dell’articolo 3.