(1) I costi complessivi da coprire con la tariffa dell’acqua potabile devono essere ripartiti almeno tra le seguenti due categorie di utilizzo idrico:
- uso domestico;
- uso non domestico.
Il Comune decide in quale categoria inserire le seconde abitazioni.
(2) La tariffa dell’acqua potabile è composta dai seguenti elementi:
- tariffa fissa annuale;
- tariffa basata sul consumo.
(3) La tariffa fissa annuale copre fino al 30% dei costi complessivi e viene definita in base alla dimensione del contatore e alla presenza di bocche antincendio e/o sprinkler.
(4) La tariffa basata sul consumo viene determinata rispettando la condizione che le tariffe delle categorie di “utilizzo non domestico”, ad eccezione della “tariffa per abbeveraggio ridotta”, non siano inferiori alla “tariffa unica basata sul consumo” ovvero alla “tariffa domestica base” di cui al comma 5.
(5) Per quanto concerne la tariffa basata sul consumo per “uso domestico”, il Comune decide quale dei seguenti sistemi tariffari applicare all’interno del proprio territorio:
- “tariffa unica basata sul consumo”;
- “tariffa incentivante il risparmio con più classi tariffarie”: con un volume annuo inferiore o pari a 35 m³ a persona residente come da comunicazione almeno annuale dell’anagrafe o con un volume annuo inferiore o pari a 84 m³ per unità abitativa viene prevista la “tariffa domestica agevolata” (€/m³/persona). Con un volume annuo superiore rispettivamente a 35 m³ o a 84 m³ viene calcolata la “tariffa domestica base”, che ammonta almeno al 150% della “tariffa domestica agevolata”. Possono essere utilizzate anche altre classi di tariffe ancora più alte. In caso di inserimento delle seconde abitazioni nella categoria dell’uso domestico, le stesse vanno considerate come abitazioni con solo una persona residente.
(6) Tariffa basata sul consumo per uso non domestico: con un volume annuo inferiore o pari a 200 m³ per unità non domestica viene calcolata la “tariffa non domestica base”. Con un volume annuo superiore a 200 m³ viene calcolata la “tariffa non domestica maggiorata”, che ammonta almeno al 130% della “tariffa non domestica base”. Possono anche essere utilizzate altre classi di tariffe ancora più alte.
(7) Per allacciamenti con utilizzi idrici misti, che tramite un unico contatore forniscono acqua sia per uso domestico che per uso non domestico, si applica, in caso di adozione del sistema tariffario “Tariffa unica basata sul consumo”, quest’ultima per i primi 120 m³ per unità abitativa. In caso di adozione del sistema tariffario di cui al comma 5, lettera b), valgono i seguenti limiti massimi per l’applicazione delle relative tariffe della categoria uso domestico: per i primi 50 m³ a persona residente o per i primi 120 m³ per unità abitativa. Per il restante consumo viene adottata la tariffa di cui al comma 6.
(8) Qualora il Comune definisca una categoria di uso agricolo, devono essere determinate almeno due classi tariffarie basate sul consumo, in modo che esse incidano in modo significativo nel conteggio e delle quali la tariffa inferiore, ossia la “tariffa agricola base”, ammonti almeno alla “tariffa domestica agevolata”. Il Comune può istituire la “tariffa per abbeveraggio ridotta” indipendentemente dall’istituzione della categoria di uso agricolo, da calcolare sul consumo di acqua potabile rilevato con apposito contatore montato presso la stalla o, in assenza di apposito contatore presso la stalla, fino ad un consumo annuo di 35 m³ per UBA. La “tariffa per abbeveraggio ridotta” deve essere inferiore alla “tariffa unica basata sul consumo” o alla “tariffa domestica agevolata” o, se prevista, alla “tariffa agricola base”. 6)
(9) Qualora il Comune definisca altre categorie, devono essere determinate almeno due classi tariffarie basate sul consumo, in modo che esse incidano in modo significativo nel conteggio.
(10) Il Comune e/o i gestori riscuotono le tariffe su tutto il territorio comunale almeno una volta all’anno, entro marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, in base all’effettivo consumo rilevato con la lettura dei contatori. La modalità di riscossione e il termine di pagamento vengono stabiliti dal Comune.
(11) Il Comune stabilisce le tariffe per i servizi secondo quanto previsto dall’articolo 3 e seguenti.
(12) Il gestore può richiedere una cauzione a garanzia del contatore e del pagamento della tariffa. L’ammontare dell’importo della cauzione dipende dalla dimensione del contatore.