(1) I Comuni deliberano annualmente le tariffe per l’acqua potabile prima dell’approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e degli articoli 7 e 7/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.
(2) Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni comunicano all’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche le tariffe per l’acqua potabile dell’anno di riferimento, fatte salve eventuali proroghe in casi del tutto eccezionali.